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Comunicazione black list per il 2015

  • di Luigi Mondardini

    La comunicazione ha periodicità annuale, per effetto delle modifiche apportate alla materia dal DLgs. 175/2014.

    I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a comunicare le operazioni che vedono in qualità di controparti soggetti (aventi la qualifica di “operatori economici”) residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

    Lo stesso decreto non ha, però, espressamente disciplinato la materia dei termini di presentazione; in un’ottica sostanziale si dovrebbero ritenere applicabili i termini previsti per il c.d. “spesometro” (11.4.2016 per i contribuenti con liquidazione IVA mensile e 20.4.2016 per i contribuenti trimestrali), ipotizzando che la ratio della modifica legislativa sia quella di accorpare gli adempimenti, prevedendo un invio unico del modello.

    La comunicazione avviene compilando il quadro BL del modello di comunicazione polivalente barrando, nel rigo BL002, il codice 2 “Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata”.

    Vanno  comunicate le seguenti operazioni, se registrate o soggette a registrazione:

    -        cessioni di beni;

    -        acquisti di beni;

    -        prestazioni di servizi rese;

    -        prestazioni di servizi ricevute,

    le quali vedono come controparte un operatore economico residente o localizzato in uno Stato a fiscalità privilegiata.

    Devono essere in ogni caso comunicate, indipendentemente dalla sussistenza di obblighi di fatturazione e di registrazione, le prestazioni di servizi che non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA per carenza del requisito di territorialità.

    A seguito delle modifiche apportate dall’art. 21 del DLgs. 175/2014, le quali decorrono dal periodo d’imposta 2014, è stato previsto l’obbligo di comunicare le operazioni solo se il relativo importo, assunto su base annuale, eccede la soglia di 10.000,00 euro.

    Nelle circolari 30.12.2014 n. 31 e 19.2.2015 n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite di 10.000,00 euro deve intendersi riferito alla totalità delle operazioni effettuate nell’anno solare con le controparti residenti o localizzate in Stati a fiscalità privilegiata.

    È, quindi, sufficiente che l’operatore italiano ecceda, in via cumulativa, la soglia di 10.000,00 euro perché lo stesso sia tenuto a segnalare tutte le operazioni che vedono come controparti gli operatori economici residenti o localizzati nei “paradisi fiscali”, comprese quelle di importo di carattere scarsamente significativo.

    L’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni con controparti aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori inseriti nelle “black list” di cui ai DM 4.5.99 e 21.11.2001.

    Ai fini della sussistenza dell’obbligo, è sufficiente che lo Stato estero sia ricompreso in uno solo dei due elenchi sopra menzionati.

    Inoltre, in virtù del rinvio della norma ai soli “Stati o territori”, e non ai regimi fiscali contenuti nelle due liste in questione, non devono essere considerate le limitazioni contenute negli artt. 2 e 3 del DM 21.11.2001 (quest’ultimo abrogato dal DM 30.3.2015).

    Visto che, ai fini della sussistenza dell’obbligo, è sufficiente che lo Stato estero sia ricompreso in una sola delle liste, risultano ininfluenti gli interventi operati prima dal DM 30.3.2015 e poi dal DM 18.11.2015, i quali hanno eliminato dalla lista nera del DM 21.11.2001 rispettivamente Filippine, Malaysia e Singapore, nonché Hong Kong.

    I rapporti con tali Stati continuano, quindi, ad essere monitorati ai fini dell’obbligo di comunicazione in esame, in quanto tali Stati fanno tuttora parte del DM 4.5.99.

    La comunicazione ha periodicità annuale, per effetto delle modifiche apportate alla materia dal DLgs. 175/2014.

    Lo stesso decreto non ha, però, espressamente disciplinato la materia dei termini di presentazione; in un’ottica sostanziale si dovrebbero ritenere applicabili i termini previsti per il c.d. “spesometro” (11.4.2016 per i contribuenti con liquidazione IVA mensile e 20.4.2016 per i contribuenti trimestrali), ipotizzando che la ratio della modifica legislativa sia quella di accorpare gli adempimenti, prevedendo un invio unico del modello.

     

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