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Compensazione Iva : visto dal 10 del mese successivo

  • di Luigi Mondardini

    La Manovra correttiva a caccia delle indebite compensazioni orizzontali.

    Due ambiti di intervento:
     
    - estesa l’applicazione del visto di conformità , richiesto preventivamente  per poter compensare crediti tributari 
    - ampliato l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate per l’effettuazione di compensazioni.
     
    Viene ridotta da 15.000 a 5.000 euro la soglia di valore annuo della compensazione superata la quale è necessario ottenere l’apposizione del visto sulle dichiarazioni da cui  emerge il credito ovvero la sottoscrizione delle stesse da parte dei revisori per i contribuenti soggetti alla revisione legale.
     
    I crediti interessati sono :
     
    - quelli relativi alle imposte sui redditi (Irpef/Ires), addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, ritenute alla fonte e Irap.
    - crediti Iva, per i  quali  continua ad operare l’obbligo di preventivo invio della dichiarazione. 
    La preventiva  trasmissione del modello dichiarativo, invece, come già avveniva prima dell’entrata in vigore della Manovra correttiva, continua a non essere necessaria per le compensazioni degli altri crediti tributari.
     
    Per quanto riguarda l’IVA :
    - l a compensazione può avvenire dal giorno 10 (non più dal giorno 16) del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ;
    - il visto di conformità riguarda anche l’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale di importo superiora a 5.000 euro e deve essere apposto sull’istanza da cui emerge.
     
    La modifica trova applicazione dalle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. Pertanto rimane escluso il modello Iva 2017, il cui termine ordinario di presentazione è scaduto lo scorso 28 febbraio, mentre rientrano nel  limite ridotto le altre dichiarazioni che verranno trasmesse nei prossimi mesi (ad esempio il modello Redditi e Irap 2017 in scadenza, per i soggetti solari, il 30 settembre 2017).
     
    Infine, relativamente ai crediti Iva trimestrali, in analogia alle indicazioni fornite dall’Agenzia per i crediti annuali, pare ragionevole ritenere che il limite di 5.000 euro trovi applicazione dalle istanze presentate successivamente alla conversione del decreto correttivo e, quindi, a partire dai modelli TR relativi al II° trimestre del 2017 la cui presentazione scade il prossimo 31 luglio. Tuttavia, anche su tale aspetto è auspicabile un chiarimento ufficiale da parte delle Autorità.
     
     
     
     

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