Regole più stringenti per visto di conformità e limiti.
Con l’articolo 3 del D.L. 50/2017 sono state introdotte una serie di modifiche che comportano:
a) L’abbassamento da € 15.000 a € 5.000 del limite annuo di utilizzo in compensazione dei crediti tributari derivanti dalla totalità delle imposte, senza necessità di apporre il visto di conformità.
In caso di indebito utilizzo del credito l’Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all’irrogazione della relativa sanzione.
In alternativa al visto di conformità può essere presentata un’apposita sottoscrizione da parte del soggetto incaricato dello svolgimento del controllo contabile.
Il nuovo limite per l’apposizione del visto di conformità sarà applicabile solamente per i crediti che emergono dalla predisposizione del modello IVA annuale e non da quelli derivanti dal modello IVA TR.
b) La possibilità di utilizzare in compensazione il credito nel modello F24 obbligatoriamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia indipendentemente dal relativo importo, vale a dire “F24 online”, “F24 web” o “F24 cumulativo”.
Le nuove disposizioni saranno applicabili solo a partire dal 24 aprile 2017 e dunque riguardano quei crediti, oggetto di compensazione, che emergeranno da dichiarazioni presentate successivamente al 24 aprile scorso quali il modello IVA 2017 presentato entro 90 giorni dal termine della scadenza del 28 febbraio o dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell’art. 2 ed 8 del D.p.r. 322/1998.
I modelli F24 presentati, anche successivamente al 24 aprile, ma che utilizzano in compensazione crediti derivanti da dichiarazioni presentate precedentemente alla data di entrate in vigore del D.L. 50/2017 per importi inferiori ad € 15.000 non potranno essere scartati.
Per ultimo appare opportuno precisare l’obbligo di presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per le compensazioni di qualsiasi importo riguarda solamente i soggetti titolari di partita IVA, mentre per le altre tipologie di soggetti non si sono mutazioni particolari nella procedura. Pertanto, le modalità di versamento sono cosi sintetizzate