IMU e TASI: abbattimento del 50% per i comodati.
Si tratta di un’agevolazione riconosciuta per le unità immobiliari, ma non quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
Sono richieste le seguenti condizioni:
- che il contratto sia registrato
- che il comodante possieda un solo immobile in Italia
- e risieda anagraficamente nonché' dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante - oltre all'immobile concesso in comodato- possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Ove applicabile, l’agevolazione comporta un risparmio d’imposta, per il comodante, sin dal 2016 .
Naturalmente il risparmio va raffrontato con i costi necessari per la registrazione del contratto di comodato : minimo 232 euro di cui 200 di imposta di registro e 32 euro di marche da bollo.
L’applicazione della norma di favore richiede pertanto che:
a) l’immobile oggetto di comodato sia di categoria non di lusso;
b) il comodante possieda (su tutto il territorio nazionale) il solo immobile concesso in comodato;
c) il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato.
In pratica il comodante potrà beneficiare dell’agevolazione anche quando oltre alla casa data in comodato, sia proprietario solo di un’altra abitazione la quale deve rappresentare la sua abitazione principale (non di lusso) e deve essere situata nello stesso comune in cui si trova l’immobile dato in comodato.
Si tratta di condizioni che rendono l’agevolazione applicabile ad un numero piuttosto limitato di casi : il comodante deve in ogni caso avere la residenza nel comune in cui si trova l’immobile oggetto di comodato e può essere proprietario al massimo di due unità abitative (non di lusso) di cui una è quella data in comodato e l’altra è la sua abitazione principale (entrambe devono, quindi, essere situate nello stesso comune).
Nessun limite è previsto per il comodatario, circa il numero di abitazioni di cui può essere proprietario; viene richiesto solo , ai fini dell’agevolazione, che questi adibisca l’immobile ricevuto in comodato a propria abitazione principale.