Il Codice della crisi pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Entrerà in vigore il 15 agosto 2020, ad eccezione però di alcuni articoli , in vigore il 16 marzo 2019.
Tra le altre sono previste novità anche per chi acquista immobili non ancora ultimati, per le modifiche apportate al D. Lgs. n. 122 del 2005 che regola la normativa per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.
In primo luogo , si prevede che il contratto preliminare ed ogni altro contratto che sia comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una persona fisica della proprietà di un immobile da costruire, «devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata», pena la nullità del contratto.
Inoltre il suddetto contratto deve contenere, tra l’altro, «gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2 e l'attestazione della sua conformità al modello contenuto nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7-bis».
Queste norme saranno applicabili ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto o presentato successivamente al 16 marzo 2019, che rappresenta, appunto, la data di entrata in vigore di alcuni articoli del Codice della crisi d’impresa.
In merito alla fideiussione, viene stabilito che «la fideiussione è rilasciata da una banca o da un'impresa esercente le assicurazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel caso di inadempimento all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata».