Il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.lgs. .
Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza apporta delle importanti novità in tema di responsabilità degli amministratori nel caso di danni causati dall’irregolarità nella gestione della società.
L’articolo 12 del Codice della crisi di impresa chiarisce come siano strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti qualificati:
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INPS, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione
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organi di controllo societario
finalizzati, insieme agli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.
Indicatori della crisi di impresa sono :
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gli indici che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare;
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l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi
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i reiterati e significativi ritardi nei pagamenti;
Gli amministratori dovranno quindi valutare costantemente:
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se l’assetto organizzativo dell’impresa sia adeguato
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se sussiste l’equilibrio economico-finanziario
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quale sia il prevedibile andamento della gestione, assumendo, quindi, le eventuali iniziative per il superamento della crisi e il ripristino della continuità aziendale.
In tema di responsabilità degli amministratori vengono inserite specifiche norme:
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l’articolo 378 del Codice della crisi prevede , all’interno dell’articolo 2476 del codice civile, il sesto comma, dove è sancito che “gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”.
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Inoltre il terzo comma dell’articolo 2486 del codice civile dispone che “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.