Chiarimenti su svariati punti.
Contratti di locazione.
In merito alla sospensione prevista dall’articolo 62 del Decreto, ci si è chiesti se vi rientrino anche i versamenti dell’imposta di registro da effettuare in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione, scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
La circolare precisa che se il termine per effettuare la registrazione cade tra le date indicate, il contribuente può beneficiare della sospensione dei termini, con diritto di effettuare l'adempimento entro il 30 giugno 2020.
Viceversa se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti resta dovuto il relativo versamento dell’imposta. Il contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati.
Modelli intrastat.
Il quesito riguarda il rinvio delle scadenze degli adempimenti fiscali richiamati nell’articolo 62 del Decreto e cioè se vi rientri anche il differimento della scadenza, prevista per il 25 marzo 2020, per la presentazione degli elenchi mensili INTRASTAT relativi al mese di febbraio 2020.
Con riferimento alla compilazione degli elenchi INTRASTAT e al loro invio, con cadenza mensile, o con cadenza trimestrale per i soggetti che effettuano operazioni per un ammontare non superiore in ciascun trimestre a 50.000 euro, si ricorda che detti elenchi devono essere presentati telematicamente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mensile o trimestrale a secondo del superamento di talune soglie).
Per tali soggetti sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni».
Pertanto la scadenza prevista per il 25 marzo 2020, per la presentazione degli elenchi mensili INTRASTAT relativi al mese di febbraio 2020 è sospesa e andrà effettuata entro il 20 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.
Registrazione degli atti Privati in Termine fisso, Atti Pubblici e Scritture private autenticate, sia in modalità cartacea, sia telematica
Tra gli adempimenti tributari sospesi possono rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso.
Si ricorda che sono obbligati a richiedere la registrazione:
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le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero;
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i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o i delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati.
Pertanto, al fine di evitare disparità di trattamento, la predetta sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.
Dichiarazione di successione.
La presentazione della dichiarazione di successione costituisce un adempimento cui si applica la sospensione di cui all'articolo 62, comma 1, del Decreto.
Di conseguenza, qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, lo stesso rimane sospeso e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020.
Al riguardo si precisa che il contribuente, se si avvale della sospensione, non sia tenuto al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti. Coerentemente, se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, intende presentare la dichiarazione di successione è anche tenuto al versamento delle imposte e tributi indiretti.