Dal decreto fiscale novità alla disciplina della chiusura delle partite IVA inattive.
L’Agenzia delle Entrate sopprime dal 1° febbraio 2017, il codice tributo “8120” dedicato alla sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività.
Il codice tributo era stato istituito con la risoluzione n. 35 del 3 aprile 2014; la normativa in vigore l’automatica iscrizione a ruolo della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di fine attività.
Ora la procedura per la chiusura delle partite IVA inattive viene modificata, potendo l’Agenzia delle Entrate chiudere “d’ufficio” le partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultino non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali.
Viene abolita la sanzione da 500 a 2.000 euro per l’omessa presentazione della comunicazione di cessazione dell’attività ai fini IVA.