Lo prevede la Legge di Bilancio 2018.
Modificato l’art.14 del D.L. 63/2013 ai commi 2-ter e 2-sexies; ora è previsto che la detrazione spettante in riferimento agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possa essere ceduta a tutti i contribuenti.
La nuova normativa è entrata in vigore dal 1° gennaio 2018.
In precedenza era consentita solo la cessione per gli interventi sulle parti comuni condominiali.
Dunque dal 1° gennaio 2018 possono essere cedute le detrazioni Irpef e Ires spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica (65%), di cui ai commi 344-349 dell’art.1 della Legge 296/2006, effettuati sugli edifici e riferiti sia a parti comuni condominiali (già prevista fin dal 2017) sia alle singole unità immobiliari.
L’intervento deve essere effettuato su edifici esistenti, regolarmente accatastati, anche se rurali, compresi quelli strumentali.
La cessione del credito per tali detrazioni può essere effettuata dai soggetti passivi Irpef, incapienti, vale a dire le persone fisiche, compresi i titolari di reddito d’impresa e di arte/professione; inoltre dagli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, dai soggetti di cui all’art.5 del Tuir non titolari di reddito d’impresa, dai soggetti passivi Ires, residenti e non residenti.
Per i soggetti incapienti ( solo per questi) la cessione può essere effettuata anche nei confronti degli istituti bancari.
La cessione del credito spettante può avvenire in favore di fornitori che hanno effettuato gli interventi; di altri soggetti privati. Chi riceve tale credito ha, a sua volta, la possibilità di cederlo ad altri soggetti.
Si è in attesa di un intervento da parte dell’Amministrazione Finanziaria per le modalità operative dopo un primo Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 165110/2017.