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Cessione d’azienda individuale: tassazione

  • di Luigi Mondardini

    In caso di plusvalenza, diverse opzioni per la tassazione.

    L’articolo 86 del Tuir disciplina la tassazione delle plusvalenze. In  caso di cessione di un’azienda o di un ramo di essa,  la plusvalenza è imponibile :
     
    - per intero nell’esercizio in cui avviene la cessione 
    - per quote fino a cinque rate annuali di pari importo se il bene è detenuto dal almeno tre anni
     
    In relazione alle imprese individuali, l’art. 58 del TUIR  prevede che, il frazionamento della plusvalenza derivante dalla cessione d’azienda (o ramo d’azienda), non si applica quando si fa richiesta di assoggettare detta plusvalenza a tassazione separata.
     
    L’art.  17, comma 1,  lettera g) del TUIR   dispone che le plusvalenze, compreso il valore d’avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute dall’imprenditore individuale da più di cinque anni possono fruire della tassazione separata.
     
    Ai fini della verifica del possesso quinquennale necessario per accedere alla tassazione separata, si tiene conto  anche dell’eventuale periodo in cui l’azienda è stata concessa dal proprietario in usufrutto o in affitto. 
    Viceversa per le società è concessa  l’unica possibilità  di “spalmare” la plusvalenza in cinque periodi d’imposta compreso quello in cui avviene la cessione.
     
    In sostanza l’imprenditore individuale può :
    - assoggettare la plusvalenza al regime di tassazione ordinario 
     
    - optare per la  rateizzazione; peraltro  nell’ipotesi in cui l’imprenditore individuale ceda l’unica azienda perderà lo status di imprenditore e quindi  non potrà  fruire della rateizzazione della plusvalenza, ma potrà comunque avvalersi, in alternativa, della tassazione separata; 
     
    - assoggettare la plusvalenza a tassazione separata, mediante apposita compilazione del quadro RM di Unico.  
     
    Nel caso si scelga la tassazione separata occorre  versare in sede di modello Unico, un acconto pari al 20% dell’ammontare imponibile. Quindi  l’imposta non sarà calcolata direttamente dal contribuente , ma liquidata a conguaglio dall’Agenzia delle Entrate che comunica al contribuente il versamento da effettuare mediante apposita cartella esattoriale.
     

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