Ambito applicativo della “cedolare secca”.
Cedolare secca: dipende dall’attività del conduttore.
La cedolare secca sostituisce l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali sul reddito fondiario prodotto dall’immobile locato; inoltre le imposte di registro e di bollo dovute sul contratto di locazione.
Viene riconosciuta ai possessori di immobili locati ad uso abitativo; inoltre è previsto che le disposizioni in materia di “cedolare secca” non si applichino ai contratti di locazione ad uso abitativo conclusi nell’esercizio di un’attività di impresa o di lavoro autonomo.
E’ escluso da tale regime del contratto di locazione stipulato con i conduttori che operano nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo.
La circolare n. 26/2011 ha precisato che per l’applicazione della cedolare secca si deve tenere conto anche dell’attività del conduttore; pertanto sono esclusi da tale agevolazione i contratti conclusi con i locatari che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo.
Tale esclusione opera indipendentemente dalla circostanza che gli immobili oggetto della locazione vengano utilizzati, di fatto, dai conduttori per soddisfare le esigenze abitative dei propri collaboratori o dipendenti.
Questa impostazione è stata confermata dalla Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2016.
Resta viceversa ammessa l’applicabilità della “cedolare secca” anche ai contratti di locazione stipulati nei confronti di cooperative edilizie o enti senza scopo di lucro, a condizione che gli immobili oggetto del contratto vengano sublocati a studenti universitari.
Per quanto riguarda l’applicazione, per il quadriennio 2014-2017, dell’aliquota ridotta del 10% della cedolare secca ai contratti a “canone concordato” , viene precisato che, ove nei Comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza non siano mai stati definiti accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per la determinazione del canone, è possibile fare riferimento all’Accordo vigente nel Comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, anche situato in altra Regione, secondo i principi stabiliti dall’art. 1 comma 2 del decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 14 luglio 2004.
In merito all’esenzione, dall’imposta di registro e di bollo, dell’atto con cui le parti dispongono la riduzione del canone, l’Agenzia poi chiarisce che tale beneficio spetta anche nel caso in cui le parti concordino la riduzione del canone solo per un limitato periodo di durata del contratto (ad esempio un anno).
L’agevolazione, invece, non spetta nell’ipotesi in cui, successivamente alla registrazione dell’accordo che prevede la riduzione del canone per l’intera durata contrattuale, venga riportato il canone al valore inizialmente pattuito, poiché la citata norma agevolativa trova applicazione limitatamente all’accordo di riduzione.