Lo prevede il decreto fiscale.
Il regime facoltativo della cedolare secca sugli affitti delle abitazioni consente di applicare una imposta sostitutiva di Irpef, addizionali Irpef regionali e comunali e delle imposte di registro e di bollo.
Per beneficiare del regime della cedolare secca vanno rispettate alcune condizioni:
- comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione;
- la rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell’opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
L’opzione per la cedolare secca si attua :
- in sede di registrazione del contratto con il modello RLI
- produce effetti per l’intera durata del contratto
- l’opzione può essere scelta anche in fase successiva alla registrazione del contratto, ma prima della scadenza del termine di pagamento dell’imposta di registro.
Il locatore può comunque revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata.
La novità in tema di cedolare secca sugli affitti, stabilisce che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto (tramite modello RLI) , ferma l'applicazione della sanzione, non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, a condizione che il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca.
Tale comportamento dovrà consistere nella effettuazione dei relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.
Resta la sanzione pari a 100 euro, ridotta a 50 se si provvede alla comunicazione con un ritardo non superiore a 30 giorni.