Il locatore deve essere una persona fisica e deve trattarsi di una locazione abitativa.
Anche l'inquilino deve essere un privato, nel senso che non può agire nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, anche se la casa viene presa in affitto per finalità abitative (uso foresteria).
Per usufruire dell’aliquota secca del 10% , bisogna stipulare un contratto di locazione a canone concordato per una casa situata in uno dei Comuni elencati dal Dl 551/1998 e dalle delibere del Cipe.
Si tratta di tutti i capoluoghi di provincia, molti centri di medie dimensioni e tutti i Comuni confinanti con quelli di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.
Il Dl 47/2014 permette di avere la cedolare al 10% anche per i contratti concordati stipulati nei Comuni colpiti da calamità naturali nei cinque anni precedenti.
Il contratto concordato deve rispettare i parametri, compreso il canone, stabiliti negli accordi locali tra proprietari e inquilini.
Per applicarlo nei centri privi di un accordo territoriale, il decreto interministeriale Infrastrutture-Economia 14 luglio 2004 consente di stipulare i contratti agevolati anche nei centri in cui non è stato siglato un accordo tra inquilini e proprietari in base al Dm 30 dicembre 2002.
Occorre prendere come riferimento l'accordo di un Comune vicino e omogeneo per popolazione oppure, se presente, aggiornare con l'indice Istat Foi l'importo del vecchio accordo firmato in base al Dm 5 marzo 1999.