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Cassazione: confisca del profitto di reati tributari nei confronti delle persone giuridiche

  • di Luigi Mondardini

    Sentenza 30995 : accolto il ricorso dell’amministratore unico di una srl .

    Il caso riguarda il sequestro preventivo per equivalente di beni a lui intestati, anche quote di comproprietà immobiliari, a fronte della contestazione del reato di omesso versamento IVA commesso o nella sua qualità di amministratore e, dunque, ottenendo un risparmio di imposta a favore della persona giuridica (art. 10-ter del DLgs. 74/2000).
     
    La questione su cui si incentrava il ricorso concerneva l’oggetto del sequestro che  avrebbe dovuto essere eseguito prima sui beni della società – dove era confluito il risparmio di imposta – e solo successivamente, in caso di incapienza, sui beni personali del legale rappresentante.
     
    Le Sezioni Unite ( sentenza n. 10561/2014 )  hanno affermato:
     
    - che è consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica”.
     
    - Che non è invece consentito il sequestro per equivalente “qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio”. 
     
    - Né è consentito il sequestro per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile procedere al sequestro “diretto” di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato.
     
    Recentemente sempre le  Sezioni Unite hanno ribadito che  qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato (Cass. SS.UU. n. 31617/2015).
     
    Alla luce di tali osservazioni, la sentenza in commento accoglie i motivi di ricorso dell’amministratore, annullando, per conseguenza, l’ordinanza di sequestro sui beni di costui.
     

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