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Cartelle : come si possono rateizzare

  • di Luigi Mondardini

    Possibile chiedere la rateazione dei debiti tributari.

    A norma dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973  è possibile  nell’ipotesi di “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”.
     
    Esistono  due tipologie di piani:
    - ordinario;
    - straordinario.
     
    Il tipo ordinario riguarda:
     
    - debiti fino a 50 mila Euro; per la  determinazione della soglia massima di 50 mila euro, occorre sommare gli importi per cui si richiede la rateazione; l’eventuale debito residuo di piani di dilazione già in corso.
     
    - fino ad un massimo di 72 rate mensili (sei anni) 
     
    - prorogabile una sola volta 
     
    - l’importo minimo di ogni rata deve essere pari a 50 euro. 
     
    Rateazione di tipo straordinario:
     
    - possibile fino ad un massimo di 120 rate mensili (dieci anni); richiede la sussistenza di determinati requisiti:
     
    - la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, non riconducibile alla responsabilità del debitore; 
     
    - l’accertata impossibilità del debitore di assolvere il pagamento del debito con un piano di rateazione ordinario; 
     
    - l’accertata solvibilità  del contribuente.
     
    Per individuare la sussistenza del requisito della “  comprovata e grave situazione di difficoltà economica” occorre considerare:
     
    - per le persone fisiche, il caso in cui  l’importo della singola rata sia superiore al 20 per cento del reddito mensile risultante dall’Indicatore della situazione reddituale (ISR) inserito nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente); 
     
    - per i soggetti diversi dalle persone fisiche, è individuabile nell’ipotesi in cui l’importo della singola rata sia superiore al 10 per cento del valore della produzione desumibile dal conto economico rapportato su base mensile, di cui all’articolo 2425, n . 1), 3) e 5), del codice civile, e, al contempo, l’indice di liquidità sia compreso tra 0,50 e 1. 
     
    La domanda di rateazione va compilata su  appositi moduli e deve essere comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento.
     
    La domanda può essere presentata tramite raccomandata A/R o a mano presso uno degli sportelli dell’agente della riscossione. 
     
    Documentazione da allegare:
     
    - debiti fino a 50 mila euro: la certificazione ISEE del proprio nucleo familiare rilasciata da Comuni, CAF convenzionati, Amministrazioni pubbliche erogatrici di prestazioni sociali agevolate o INPS; 
    - debiti oltre 50 mila euro, la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.
     
    Per le società occorre allegare:
    - il prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’”indice Alfa” (rapporto tra debito complessivo e valore della produzione moltiplicato per 100);
    - la visura camerale aggiornata;
    - la copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del registro;
    - la relazione economico-patrimoniale, redatta secondo i criteri previsti dall’articolo 2423 e ss. del codice civile, risalente a non oltre due mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateazione e comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l’agente della riscossione procede, ossia la somma dell’importo iscritto a ruolo residuo da corrispondere.
     
    Per i nuovi piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015, il D.Lgs. 159/2015 prevede la decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive.
     
     
     
     

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