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Bozza Decreto Rilancio.

  • di Luigi Mondardini

    Ipotesi di sospensioni dei versamenti

    La bozza del Decreto Rilancio rivede e ancora una volta il calendario con le date di scadenza.

    Pur evidenziando che le disposizioni  sono ancora provvisorie e suscettibili di modifiche , si presenta di seguito una sintesi dei provvedimenti di sospensione ipotizzati,   distribuiti tra i 258 articoli  che compongono la bozza di decreto in circolazione.

    Le nuove disposizioni prevedono:

    • un rinvio generalizzato al 16 settembre di quanto ordinariamente dovuto per iva e ritenute anche previdenziali ed assistenziali al 31 maggio, già sospeso con i precedenti decreti;
    • una sospensione fino al 31 agosto di quanto dovuto per i carichi  Agenzia delle Entrate Riscossione;
    • un rinvio al 10 dicembre per quanto dovuto nel 2020 per “Rottamazione Ter” e “Saldo e Stralcio”.

    Sospensione versamenti ritenute  e contributi.

    I versamenti sospesi per ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali ed IVA in scadenza ad aprile e maggio “sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”.

    Sospensione versamenti avvisi bonari.

    Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.”

    La norma rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti scaduti tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, 54-bis del DPR n. 633 del 1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

    I relativi versamenti “sono considerati tempestivi se effettuati entro il 30 settembre 2020”.

    Si prevede per i medesimi atti la sospensione dei pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020 i quali “possono essere effettuati entro il 30 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi”.

    In entrambi i casi “possono essere effettuati anche in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato”.

    Sospensione versamenti

    “Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta.”

    Viene disposta “ la proroga dal 9 marzo al 31 maggio 2020 del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte e, per lo stesso periodo, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l’articolo 15 del Dlgs 218 / 97”.

    Inoltre  la sospensione dal 9 marzo al 31 maggio anche di quanto relativo alle rateazioni in corso per i predetti atti ed a quelle relative agli istituti definitori previsti dal DL 119 del 2018, quelli per intenderci della “pace fiscale”:  processi verbali, atti del procedimento di accertamento,  controversie tributarie,  atti del procedimento di accertamento delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

    “ I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo.
    6. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga”
    .

    Proroga rottamazione ter e saldo e stralcio.

    Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione.

    Per quanto riguarda la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione viene stabilito quanto segue:

    - per i piani di rateazione in corso al 8 marzo e quelli presentati al 31 agosto 2020 potranno essere considerati decaduti in caso di mancato versamento di 10 rate invece di 5.

    - in caso di Saldo e Stralcio e  Rottamazione Ter , viene concessa  la possibilità di pagare al 10 dicembre quanto dovuto per rate in scadenza nel 2020. Questa data è però tassativa in quanto è espressamente negata la fruizione del periodo di tolleranza 5 giorni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

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