Dall'1 gennaio 2018 le borse/sacchetti di plastica contenenti merci e prodotti al dettaglio sono divenuti a pagamento. Tale novità, accolta con clamore da molti contribuenti, ha comportato una serie di obblighi anche per i commercianti.
Ormai se ne parla in tutto il Paese. Dall’1 gennaio 2018, le borse di plastica, con cui vengono insaccati merci e prodotti venduti al dettaglio, sono divenuti… A pagamento.
A parte lo smacco per i contribuenti, già impegnati a sostenere rincari un po’ in tutti i settori delle forniture domestiche (elettricità, gas, …), quella dei sacchetti di plastica appare una questione soprattutto per i commercianti. Vediamo, allora, di fare il punto aggiornato (anche se ancora oggi si rincorrono circolari di settore che mirano a fare ulteriore luce sul nuovo provvedimento) in merito agli aspetti della normativa che li riguardano.
COSA COMPORTA LA NUOVA NORMATIVA
In primo luogo, il recepimento della Direttiva europea n. 720/2015 – quella che ha messo nero su bianco tale regolamento, volto principalmente a ridurre l’inquinamento plastico – nel DL n. 91/2017 ha posto un aut aut a tutti i commercianti che vendono buste di plastiche: dotarsi di borse idonee oppure incorrere in sanzioni salate. Inoltre, tale regolamento è retroattivo e riguarda tutte le borse: ciò significa che se un commerciante X ha acquistato borse di plastica prima del 2018 che non rispettano gli odierni requisiti, e oggi se le trova ancora in giacenza, ormai non potrà più venderle.
REQUISITI DI IDONEITA’ DELLA BUSTA
Ci sono due parametri che “incasellano” differenti requisiti da osservare per poter commercializzare regolarmente le borse di platica dall’01/01/2018:
1. Il commerciante vende generi alimentari o un’altra tipologia di merce?
2. La borsa utilizzata per la vendita ha una maniglia esterna o interna?
TABELLA RIASSUNTIVA
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VENDE GENERI ALIMENTARI
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VENDE ALTRO
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MANIGLIA ESTERNA
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· Spessore della parete della borsa > 200 micron.
· % di plastica riciclata presente nella borsa > 30%.
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· Spessore della parete della borsa > 100 micron.
· % di plastica riciclata presente nella borsa > 10%.
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MANIGLIA INTERNA
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· Spessore > 100 micron.
· % di plastica riciclata > 30%.
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· Spessore > 60 micron.
· % plastica riciclata > 10%.
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SANZIONI
Da 2.500 € a 25.000 €, elevabili fino a 100.000 € nel caso di commercializzazione di ingenti quantitativi di borse di plastica inidonee.
QUALI PRODOTTI NON SONO SOGGETTI
Le buste, sacchetti, contenitori non in plastica (per esempio di carta o costituite da tessuti naturali in fibra, …) sono esentati da tale normativa. La ratio è evidente: la carta, e gli altri materiali normalmente utilizzati per costituire tali prodotti, non hanno finora prodotto un’emergenza inquinamento come invece è avvenuto per il materiale plastico.
PREZZO DI VENDITA E ANNOTAZIONE FISCALE
Il prezzo di vendita è liberamente scelto dal commerciante, ma è chiaro che il buon senso imporrà di prezzarle a pochi centesimi di euro (0,02 €, 0,03 €, …).
Inoltre, va effettuato un’annotazione separata nel registro dei corrispettivi. Pertanto, si avranno idealmente due colonne, una contenente il totale derivante dalla merce venduta, un’altra riportante il prezzo battuto ai clienti per le borse/sacchetti di plastica vendute.
Per quanto riguarda, invece, l’annotazione in scontrino, le buste in plastica rappresentano una voce a parte che deve trovare un’evidenziazione separata sullo scontrino di vendita. L’importo sarà assoggettato ad IVA.
Francesco Mondardini
francesco.studiomondardini@gmail.com
@FranzMondardo