Chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito di imposta sulle semplici ristrutturazioni non è cedibile lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate.
Dal 2018 le situazioni che consentono la cessione delle detrazioni Irpef e Ires riguardano il risparmio energetico (ecobonus) e la messa in sicurezza antisismica, compresa la detrazione per l’acquisto di unità immobiliari sulle quali, dopo la demolizione e la ricostruzione dell’intero edifico, l’impresa ha effettuato interventi antisismici.
Si ricorda che per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.
Inoltre i maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. La legge di bilancio 2018 ha prorogato al 31 dicembre 2018 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2017 sulle parti comuni degli edifici condominiali, per i quali si ha diritto alle detrazioni più elevate del 70 e del 75%, i beneficiari, diversi dai soggetti incapienti, possono scegliere di cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi oppure ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti).
Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, va ripartito in dieci quote annuali di pari importo. Tali quote sono utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La legge di bilancio 2018 ha previsto la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile, è estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, quindi anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali.