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Bonus prima casa: decadenza del termine

  • di Luigi Mondardini

    Chiarimento della Cassazione.

    Il termine di decadenza di  tre anni per il disconoscimento dell’agevolazione “prima casa”, in presenza dei requisiti “di lusso” dell’immobile, decorre dalla data di registrazione dell’atto di compravendita.

    E’  quanto stabilito dalla Cassazione, con la sentenza n. 14857/2017.

    Il caso. L’Agenzia delle Entrate  ha riconosciuto che, nell’ipotesi di ampliamento di un immobile già posseduto , mediante l’acquisto di una stanza contigua ad una unità immobiliare acquistata precedentemente dallo stesso soggetto con le agevolazioni “prima casa” ,  è nuovamente applicabile il regime di favore in presenza di tutte le altre condizioni previste.

    Nel caso della sentenza in commento  un contribuente, già proprietario di una “prima casa” acquistata nel 2003, aveva comprato nel 2005 un secondo immobile da annettere a quello preposseduto, come dichiarato espressamente nell’atto di compravendita.

    Nel 2009 , dopo i lavori di accorpamento delle distinte unità immobiliari, era stata presentata la domanda di accatastamento dell’unico complesso immobiliare.

    L’Agenzia delle Entrate contestava il fatto che , per effetto dell’accorpamento, si era creata una unità immobiliare avente caratteristiche “di lusso” disconoscendo  l’agevolazione per questo secondo atto e  notificando il relativo avviso di liquidazione.

    Il contribuente  eccepiva l’intervenuta decadenza del potere accertativo, atteso che esso si sarebbe consumato decorsi tre anni dalla data di registrazione dell’atto di compravendita .

    Secondo la Corte la pretesa in questione deve essere fatta valere con apposito atto di imposizione tributaria entro il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente dalla data della registrazione a partire dalla quale l’Ufficio ha la facoltà di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato.

    Nel caso di specie – hanno osservato i giudici di legittimità – già in sede di registrazione dell’atto di compravendita del 2005, il contribuente aveva manifestato la propria intenzione di accorpare l’immobile oggetto dell’atto con quello precedentemente acquistato e che il complesso immobiliare avrebbe mantenuto le caratteristiche, oggettive, di abitazione “non di lusso”.

    Insomma, l’Agenzia delle Entrate fin dalla data di registrazione del rogito notarile del 2005 sapeva che il contribuente avrebbe unificato le due unità immobiliari e, quindi, da tale data decorreva il termine decadenziale di tre anni per disconoscere l’agevolazione, in presenza dei requisiti “di lusso” che l’immobile finale unificato avrebbe assunto.

     

     

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