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Bonus mobili : il punto

  • di Luigi Mondardini

    Detrazione 50% fino a 10.000 Euro

    È riconosciuta una detrazione del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione.

    Limite spesa detraibile

    - € 10.000 fino al 2020

    - € 16.000 nel 2021

    - € 10.000 nel 2022

    - € 5.000 nel 2023 e 2024

    a prescindere dal numero di soggetti che sostengono la spesa e per ? per ciascuna unità immobiliare

    La detrazione va suddivisa in 10 anni

    E’ necessario aver sostenuto spese per gli interventi di recupero di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a), b), c), TUIR e comma 3 che fruiscono della detrazione del 50%: restauro e risanamento,ristrutturazione, manutenzione straordinaria.

    Per le spese sostenute dal 2017 al 2024, i lavori devono essere iniziati dall’1.1 dell’anno precedente. In caso di acquisto di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato la data inizio lavori corrisponde alla data di acquisto.

     

    Tipologia di acquisto: mobili e grandi elettrodomestici nuovi

    Letti , Armadi,Cassettiere,Librerie,Scrivanie,Tavoli e sedie,Comodini,Divani e poltrone, Credenze,Materassi,Apparecchi di illuminazione

    NO tende e tendaggi.

    Frigoriferi,Congelatori,Lavatrici,Asciugatrici,Lavastoviglie,Apparecchi di cottura,Stufe elettriche,Piastre riscaldanti elettriche,Radiatori elettrici,Ventilatori elettrici,Condizionatori,Forni e forni a microonde

    Sono incluse le spese di trasporto e montaggio.

    Per gli acquisti effettuati a partire dal 2017 è richiesto che l’inizio dei lavori non sia anteriore all’1.1 dell’anno precedente.

    Per individuare la data di inizio lavori si può fare riferimento alle abilitazioni amministrative ottenute, alla comunicazione preventiva alla ASL o, qualora non sia necessaria nessuna autorizzazione, è sufficiente un’autocertificazione.

    Con riferimento al bonus collegato all’acquisto di un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da un’impresa di costruzioni / cooperativa edilizia, per data di inizio lavori si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile e non rileva l’avvio dei lavori da parte dell’impresa.

    Ai fini della verifica del limite, vanno considerate le sole spese sostenute nell’anno precedente se collegate ad interventi edilizi effettuati nel medesimo anno.

    Nel caso del soggetto che ha sostenuto nel 2021 spese pari a € 7.500, per il 2022, essendo il limite di spesa ridotto a € 10.000, il plafond residuo per il medesimo intervento è pari a € 2.500 (10.000 - 7.500).

    Con riferimento alla tempistica di sostenimento della spesa,  non rileva la data di pagamento delle spese di ristrutturazione;  è necessario che i lavori siano avviati prima del pagamento delle spese di arredo.

    Il bonus arredo non è ammesso qualora l’intervento edilizio consista nell’acquisto o realizzazione del box auto.

    Il bonus arredo è ammesso qualora l’intervento edilizio consista nella sostituzione della caldaia in quanto tale intervento è stato ritenuto una manutenzione straordinaria.

    Il bonus arredo spetta anche in caso di acquisto di immobili facenti parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione/ristrutturazione, inclusa l’ipotesi del cd. sisma bonus acquisti (articolo 16, comma 1-septies, DL 63/2013) nonché per gli interventi per la ricostruzione o il ripristino degli immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi per i quali spetta la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.

     

    Il pagamento

    L’acquisto deve essere documentato da fattura o da scontrino parlante dalla quale risultino la tipologia dei beni acquistati.

    L’Agenzia delle Entrate ha esplicitamente affermato che non è neccessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste spa per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta).

    Oltre che con bonifico, è consentito effettuare il pagamento anche mediante carta di credito o bancomat.

    In tal caso la data del pagamento corrisponde al giorno di utilizzo della carta (come risulta dalla ricevuta).

    Non è consentito l’utilizzo di assegni o contanti.

    La detrazione è ammessa, in caso di pagamento con bancomat/carta di credito anche se lo scontrino fiscale non è parlante ma c’è corrispondenza tra lo scontrino e i dati bancomat (esercente, importo, data e ora).

     

     

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