Prorogato sino al 31 dicembre 2018 .
In un primo momento era stato scartato dalla manovra, sostituito dal bonus verde, una nuova agevolazione per gli interventi su giardini, terrazzi e balconi.
Poi è stato reintrodotto nella legge di Bilancio.
Il bonus mobili, o bonus arredi, consiste nella possibilità di detrarre dall’Irpef i costi sostenuti per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, in occasione della ristrutturazione dell’abitazione.
Le spese per l’acquisto, nel dettaglio, sono detraibili al 50%, entro un limite massimo di spesa di 10mila euro, da ripartire in 10 rate di pari importo.
In pratica, se si spendono 10mila euro tra arredi e grandi elettrodomestici si possono scontare 5mila euro dalle tasse; lo sconto va ripartito in 10 anni, il che significa che ogni anno si ha diritto a togliere 500 euro dall’Irpef.
Sono inclusi nel bonus i seguenti mobili:
- grandi elettrodomestici (frigorifero, congelatore, lavastoviglie, forno, lavatrice, asciugatrice, tutti di classe non inferiore alla A+, tranne il forno, per il quale è sufficiente la classe A);
- arredi di uso quotidiano(armadi, letti, sedie, tavoli, mensole, cassettiere…);
- componenti della cucina (basi, credenze, etc.) e mobili contenitori per il bagno.
Per poter beneficiare dell’agevolazione l’acquisto di arredi e di grandi elettrodomestici deve avvenire in occasione della ristrutturazione dell’abitazione.
Il bonus mobili, in ogni caso, è cumulabile col bonus ristrutturazione, cioè con la possibilità di detrarre al 50% i costi sostenuti per gli interventi di ristrutturazione, sino a un tetto massimo di 96mila euro; anche in questo caso la detrazione va ripartita in 10 anni.
Per accedere al bonus mobili 2018 è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
- fattura relative alle spese sostenute;
- bonifico parlante, indicante la causale del versamento, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione(che può anche essere diverso dall’ordinante), il codice fiscale del beneficiario;
- dichiarazione di ristrutturazione, o, in alternativa, titolo abilitativo comunale da cui risulti la data di inizio lavori; se non necessari, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà.