Confermate le altre agevolazioni.
Si tratta di :
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ecobonus del 50-65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
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detrazioni del 50% per le ristrutturazioni con tetto di 96 mila euro per singola unità immobiliare;
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bonus del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici efficienti, con un limite di spesa pari a 10 mila euro.
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Torna anche il «bonus giardino» (o «bonus verde»), la cui detrazione Irpef su una spesa di 5 mila euro per la realizzazione di coperture a verde, giardini pensili, recinzioni e impianti di irrigazione scende al 36%.
Nel quadro di detrazioni sui lavori di ristrutturazione viene inserito il «bonus facciate» che prevede una detrazione del 90% delle spese sostenute nel 2020 per i lavori relativi alla facciata.
Ma solo per le aree più abitate (le cosidette «zone omogenee» A e B).
Ma quali possono essere gli interventi che si possono realizzare sulla facciata di una casa o di un condominio e le relative agevolazioni?
Cornicioni
Un elemento estremamente fragile e soggetto a veloce deterioramento è il cornicione, soprattutto nei palazzi d’epoca.
Le agevolazioni fiscali possono incentivare a un intervento di recupero, ma dipendono dalla zona in cui si trova l’edificio.
1) Edifici in zona A (centro storico) e B (zone comunali definite «di completamento»): la detrazione Irpef è del 90% per interventi che riguardano fregi e ornamenti all’interno di un recupero della facciata.
2) Zone restanti (ma anche quelle A e B senza i requisiti per ottenere il «bonus facciate») : i condomini hanno la detrazione del 50% sugli interventi di ristrutturazione, mentre le singole unità immobiliari hanno il 50% per la ritinteggiatura e il cambio di materiali.
Balconi
Anche nel caso dei balconi si deve considerare la zona:
1) Zone A e B: «bonus facciate» del 90% se i lavori rientrano nel recupero o restauro della facciata.
2) Altre zone (o se mancano i requisiti per il «bonus facciate»): per i condomini detrazione del 50%; per le singole unità immobiliari il 50% per ritingeggiatura o sostituzione di materiali e finiture.
Cappotto termico
Se ci si limita a pulitura o tinteggiatura esterna il bonus si ottiene integralmente. Se si decide di rifare l’intonaco di almeno il 10% della superficie della facciata sarà obbligatorio il rispetto dei requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza che, di fatto, spinge a scegliere un cappotto termico.
1) Zone A e B: se l’intervento raggiunge i requisiti di isolamento il «bonus facciate» è del 90%. Se non raggiunge i requisiti: 50%.
2) Altre zone: «ecobonus» del 65%, elevato al 70% per interventi su parti condominiali che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.
Sul rispetto di questo requisito il Fisco si riserva il diritto di fare controlli a campione.
Finestre
Per la riparazione o la sostituzioni degli infissi si può ottenere l’«ecobonus» o il «bonus facciate». In caso di riparazione o sostituzione senza modifiche di materiali, colore e forma di finestre di edifici condominiali, la detrazione è del 50% .
In caso di sostituzione con modifica di materiale, colore e forma la detrazione è del 50%; ma con l’«ecobonus», se si raggiungono i requisiti di isolamento, c’è è anche la detrazione Ires oltre a quella Irpef.
Grondaie
Per i condomini la detrazione è del 50% per riparazioni o sostituzioni; per le singole unità immobiliari è del 50% solo per nuove installazioni o sostituzioni che modificano la facciata.
Intonaci e tinteggiature
Zone A e B: per gli intonaci il «bonus facciate» è sempre del 90%, ma se l’intervento influisce dal punto di vista termico o interessa oltre il 10% della superficie dell’edificio, per avere l’agevolazione bisogna rispettare i requisiti di isolamento termico. Le tinteggiature beneficiano dell’agevolazione fiscale del 90%.
Altre zone (o per interventi che non rispettano i requisiti di isolamento termico): per i condomini detrazione del 50%; per le singole unità immobiliari detrazione del 50% se si cambia materiale o colore. Idem per le tinteggiature.