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Bonus facciate.

  • di Luigi Mondardini

    Introdotta con la legge di Bilancio 2020.

    Si tratta di una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici.

    Viene  riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle Zone Territoriali Omogenee A e B del DM 2 aprile 1968 n.1444.

    Laddove l’intervento effettuato (ove non sia di mera pulitura o tinteggiatura esterna):

    • influenzi dal punto di vista termico l’edificio
    • ovvero interessi più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, questo deve soddisfare i requisiti di cui al decreto MISE 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del Decreto MISE 26 gennaio 2010.  In questa ipotesi, inoltre, si applicheranno le disposizioni di cui ai co.3-bis e 3-ter dell’art.14 del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013, relative al monitoraggio da parte dell’ENEA del risparmio energetico effettivamente conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, nonché quelle relative alla decretazione attuativa circa i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, le procedure e alle modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA.   Ferme restando, comunque, le disposizioni agevolative in materia edilizia (il citato Bonus edilizia) e di riqualificazione energetica (cd. Ecobonus), l’agevolazione viene ammessa esclusivamente per le spese relative ad interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. L’agevolazione è fruibile soltanto sotto forma di detrazione d’imposta, ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese e nei 9 successivi.

    Per  tale agevolazione non è ammessa né la cessione del credito né lo sconto sul corrispettivo.

    La disposizione, pur non richiamando l’art.16bis del DPR 917/1986 - TUIR , fa un esplicito rinvio alle disposizioni attuative recate dal DM 41/1998.

    Pertanto, ciò porta a ritenere che il beneficio si applichi ai soli immobili a destinazione residenziale ed a favore dei soli contribuenti IRPEF.

    Tale aspetto merita comunque una precisa indicazione interpretativa da parte dell’Amministrazione finanziaria.

     

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