La Legge n° 208 del 28 dicembre 2015, ha prorogato la detrazione del 65%.
Si tratta dell’agevolazione prevista per gli interventi di efficientamento energetico sugli immobili residenziali e non.
Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all’Amministrazione Finanziaria:
- asseverazione
- la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA
- le fatture o le ricevute fiscali dell’impresa che esegue i lavori e relative alle spese effettuate .
- le ricevute del bonifico che attesta il pagamento.
- In caso di interventi su parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
- Per le spese sostenute dal detentore, locatario o comodatario, deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore proprietario o titolare di altro diritto reale.
In particolare circa la documentazione occorre conservare :
- l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario.
- Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori.
- Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio ed è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l’esecuzione dei lavori, può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica”, in luogo di quello di “certificazione energetica” .
- Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione). Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori ( vale a dire dal giorno del collaudo ove richiesto) occorre trasmettere in via telematica all’ENEA la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto) la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati .