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Bonus edilizi: è tempo di comunicare le opzioni

  • di Luigi Mondardini

    Le scadenze.

    Termini diversi  per le comunicazioni delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative al superbonus 110% e ai bonus edilizi “minori” per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue riferite alle spese sostenute nel 2020.

    Per i soggetti IRES e i titolari di partita IVA il termine ultimo per trasmettere all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative ai bonus edilizi per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue riferite alle spese sostenute nel 2020 slitta al 15 ottobre 2022.

    Per gli altri soggetti la comunicazione deve essere effettuata entro il 29 aprile 2022.

    Il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previsti, infatti, rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia.

    Ai fini delle comunicazioni relative al superbonus, è necessario acquisire:

    - il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus;

    - l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati.

    Asseverazione efficienza energetica

    Per gli interventi rientranti nel super ecobonus 110%, i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

    L'asseverazione deve essere compilata on line nel portale ENEA dedicato, per poi essere stampata, firmata in ogni pagina con il timbro nella pagina finale, digitalizzata e trasmessa all'ENEA insieme alla polizza di assicurazione e copia del documento di riconoscimento.

    La comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura può essere inviata all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione.

     

    Asseverazione rischio sismico

    Per gli interventi rientranti nel super sismabonus 110%, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 e successive modificazioni, devono asseverare l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico.

    I professionisti incaricati devono attestare altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

    L’asseverazione deve essere depositata presso lo sportello unico competente di cui all’art. 5, D.P.R. n. 380/2001.

    Bonus minori

    Anche per i bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, tranne che per alcune eccezioni, ai fini della comunicazione è necessario richiedere:

    - il visto di conformità, rilasciato dai medesimi soggetti previsti ai fini del superbonus;

    - l'asseverazione della congruità delle spese sostenute: tale attestazione deve certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori come descritti sui documenti di spesa ovvero nei capitolati (ove presenti). Nello specifico, tale attestazione deve prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme.

     

    Quando non serve il  visto di conformità e l’attestazione di congruità

    non sono richiesti per le opere :

    • classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico in materia edilizia (di cui al D.P.R. n. 380/2001), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale

     

    • per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi ammessi al bonus facciate.

    Conseguenze della mancata comunicazione

    Se non si comunicano le opzioni per cessioni e sconto di crediti relative al 2021 (e/o per la cessione delle rate residue 2020) entro il 29 aprile 2022 (o entro il 15 ottobre 2022, per i soggetti Ires e per i titolari di partita IVA), l’unica alternativa possibile resta quella della fruizione diretta della rata 2020 e/o 2021 nella dichiarazione dei redditi di quest’anno (relativa ai redditi 2021).

    Dopo la fruizione diretta nella dichiarazione dei redditi di quest’anno della rata 2020 e/o 2021 (pari a 1/5 della detrazione totale per il superbonus e il sisma bonus ordinario e a 1/10 della detrazione totale per gli altri bonus edilizi), rimane comunque aperta la possibilità di cedere le restanti rate 2020 (3 su 5 per il superbonus e il sisma bonus ordinario; 8 su 10 per gli altri bonus edilizi) e/o 2021 (4 su 5 per il superbonus e il sisma bonus ordinario; 9 su 10 per gli altri bonus edilizi).

    In tal caso, la comunicazione della cessione, secondo la tempistica attualmente prevista, deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023.

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