Relativo agli acquisti entro il 31 dicembre 2017.
Il Milleproroghe, approvato dal Senato il 16 febbraio 2017, prevede la proroga della detrazione IRPEF introdotta dal comma 56 dell’art. 1 della L. 208/2015.
Si tratta della disposizione che consente di detrarre il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
L’agevolazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.
E’ stato precisato che la detrazione spetta nel caso in cui l’immobile sia stato acquistato:
- dall’impresa che ha realizzato l’immobile;
- dalle imprese di “ripristino” o di ristrutturazione che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’art. 3 comma 1 lett. c), d) ed f) del DPR 380/2001
La detrazione presuppone l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, a prescindere da ulteriori requisiti; pertanto l’agevolazione riguarda gli immobili abitativi, ossia quelli rientranti nella categoria catastale A (con l’esclusione degli A/10), di classe energetica A o B, che possono anche consistere nella seconda casa del contribuente.
La norma non prevede esclusioni per gli immobili c.d. “di lusso” ed è possibile estendere il beneficio fiscale spettante all’unità abitativa anche alla pertinenza.
La norma non prevede dei limiti di importo oltre i quali la detrazione non può più essere fruita; pertanto il contribuente (soggetto IRPEF) che entro il 31 dicembre 2017 acquista ad esempio tre immobili residenziali (in classe A o B) da un’impresa di costruzione, può beneficiare dell’agevolazione in discorso sull’IVA complessivamente pagata.
Ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nei periodi di imposta 2016 e 2017.
L’agevolazione spetta inoltre se è stata versata dell’IVA in acconto nel 2016 e la vendita è stipulata nel 2017.