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Bonus 80 Euro: chiarimenti

  • di Luigi Mondardini

    Il bonus Irpef spetta anche per le prestazioni a sostegno del reddito, come la cassa integrazione, l’indennità di mobilità e quella di disoccupazione.

    Il bonus spetta anche ai lavoratori non residenti in Italia, ma non nell'ipotesi in cui il reddito non sia imponibile in Italia per effetto dell'applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali. Per i non residenti, il reddito complessivo è formato dai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
     
    Dal momento che il credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno, occorre far riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro, tenendo conto di quanto precisato dalla circolare ministeriale 3/1998: vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni), mentre non rilevano particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, come il part time. 
     
    Per le somme percepite a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione, che costituiscono reddito di lavoro dipendente e danno diritto alle relative detrazioni, il credito va calcolato in riferimento alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità.
    L'ente erogatore è tenuto a riconoscere il credito "in via automatica", avvalendosi dei dati a propria disposizione (ad esempio, quelli desunti dal casellario delle pensioni o quelli relativi a prestazioni previdenziali direttamente erogate ai lavoratori).
     
    Il credito spetta anche ai lavoratori deceduti prima del mese di maggio: sarà determinato nella sua dichiarazione dei redditi, presentata da uno degli eredi. Se il decesso avviene dopo l'inizio dell'erogazione del bonus da parte del sostituto d'imposta, l'importo maturato nel periodo di paga in cui si verifica l'evento, materialmente percepito dagli eredi, non cambia classificazione fiscale e, quindi, non costituisce reddito per questi ultimi.
     
    Circa le modalità di determinazione del bonus da corrispondere in ciascun periodo di paga per quanto riguarda la verifica della "capienza" dell'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, questa deve essere superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l'imposta lorda stessa. 
     
    In  relazione al calcolo del credito spettante, se il periodo di lavoro nel 2014 è inferiore a 365 giorni, l'importo determinato in base al reddito complessivo va rapportato al numero dei giorni di lavoro, calcolati secondo le ordinarie regole previste per l'applicazione delle detrazioni per lavoro. 
     
    Lla ripartizione del bonus complessivamente spettante potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Ad esempio, per le erogazioni da maggio a dicembre (245 giorni), il credito dovrebbe essere diviso per 245 e poi moltiplicato per i giorni di ciascun mese. È comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell'intero credito tra le retribuzioni del 2014 (ad esempio, è possibile ripartire il credito considerando il numero dei periodi di paga in cui il credito stesso è erogato, cioè, se corrisposto da maggio a dicembre, in otto quote di pari importo). Non è però consentito dividere i 640 euro annui per dodici mensilità, erogando 53,33 euro per ciascuno degli otto mesi che vanno da maggio a dicembre 2014, e la differenza in sede di conguaglio.
     
    In caso di assunzione nel corso del 2014 di un lavoratore che nello stesso anno ha avuto un precedente rapporto di lavoro: se l'interessato consegna il Cud relativo al precedente rapporto di lavoro, il nuovo sostituto d'imposta dovrà tenere conto anche dei dati esposti in quel modello per verificare se e in che misura spetta il credito; se non viene prodotto il Cud relativo al precedente rapporto, il sostituto d'imposta deve verificare la spettanza del bonus e il relativo importo sulla base dei soli dati reddituali a propria disposizione.
     
    Se un lavoratore è titolare di redditi di lavoro derivanti da più rapporti contestuali che singolarmente danno diritto al bonus ma l'importo complessivo del reddito eccede il tetto previsto per la spettanza del credito, l'interessato è tenuto a comunicare la circostanza ai sostituti d'imposta che, di conseguenza, non dovranno riconoscere il credito. Diversamente, se il reddito complessivamente derivante dai rapporti di lavoro non va oltre l'importo massimo entro cui si ha diritto al bonus, il lavoratore è tenuto a chiedere a uno dei due sostituti d'imposta di non riconoscere il credito.
     
    Il sostituto d'imposta, in presenza di variazioni del reddito o delle detrazioni, può ricalcolare il bonus spettante, recuperandolo nei periodi di paga successivi, anche prima del conguaglio di fine anno o di fine rapporto. 
    Se invece le variazioni comportano la maturazione del diritto al credito, in precedenza non spettante, il sostituto deve riconoscerlo in via automatica a partire dal primo periodo di paga utile o, in mancanza, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
     
    Per la verifica del limite reddituale complessivo (26.000 euro) oltrepassato il quale viene meno il diritto al credito, vanno considerati anche i redditi assoggettati a cedolare secca.
     
    Nel calcolo non si deve invece tener conto delle somme percepite per incrementi di produttività e sottoposte a tassazione sostitutiva. Tuttavia, il reddito assoggettato a imposta sostitutiva va comunque sommato a quelli tassati ordinariamente per la verifica della "capienza" dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni per lavoro.
     
    I sostituti d'imposta recuperano le somme erogate a titolo di bonus mediante compensazione con somme a debito, indicando nel modello F24 il codice tributo "1655"; tali importi non rilevano ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 34 della legge 388/2000.
     
    Questa modalità di recupero (compreso l'impiego dello stesso codice tributo) può essere adottata anche dai sostituti d'imposta tenuti, per i versamenti fiscali e contributivi, all'utilizzo dell'"F24 enti pubblici". A tal fine, devono presentare: il modello F24 "ordinario" con saldo pari a zero, indicando nella colonna "importi a credito compensati" le somme da recuperare e nella colonna "importi a debito versati" il corrispondente ammontare di ritenute e contributi previdenziali; il modello "F24 enti pubblici", per eventuali somme da versare, indicando relativi codici e causali.
     
    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici possono recuperare il bonus erogato mediante scomputo dalle ritenute e dai contributi dovuti.
     

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