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Bonus 65%: la cessione ai fornitori

  • di Luigi Mondardini

    L’Agenzia delle Entrate ha approvato il provvedimento con le regole attuative.

    L’Agenzia delle Entrate interviene per precisare come i contribuenti “incapienti” possano gestire il bonus del 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali.
     
    Infatti è ora possibile cedere ai fornitori ,sotto forma di credito,  la detrazione  spettante.
     
    La Legge di Stabilità 2016 prevede che:
     
     “per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali”, i contribuenti che si trovano nella condizioni d’ incapienza possono “optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate”. 
     
     
    Con provvedimento del  22 marzo 2016 sono state fissate le modalità attuative della norma che riguardano i  contribuenti interessati,  il condominio, e i  fornitori che ricevono il credito a titolo di pagamento della quota di spesa a carico del singolo condomino. 
     
    Condizioni richieste:
     
    - incapienza : è quella relativa al periodo d’imposta 2015;
    - cessione del credito: può avvenire solo nei confronti dei fornitori di beni e servizi che hanno realizzato gli interventi di riqualificazione energetica per il condominio. 
    - Credito cedibile: è pari al 65% dei costi a carico del singolo condomino in base alla tabella millesimale di ripartizione ;
    - Le spese: sono quelle  sostenute nel 2016, anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti. È necessario che il condominio effettui, entro il 31 dicembre 2016, il pagamento delle spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito mediante l’apposito bonifico bancario o postale. 
     
    La cessione del credito richiede:
     
    - una espressione di volontà dei condomini tramite  delibera assembleare che approva i lavori oppure, in alternativa, da una specifica comunicazione inviata successivamente al condominio. 
    - I fornitori dovranno rispondere al condominio, in forma scritta, di accettare la cessione del credito, a titolo di parziale pagamento del corrispettivo. 
     
    Entro il 31 marzo 2017 ( a pena di inefficacia della cessione del credito) il condominio deve comunicare in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, una serie di dati, per consentire il controllo della cessione stessa e della fruizione del credito. Ne dovrà essere data notizia anche ai fornitori cessionari del credito. 
     
    I  fornitori ,  dal 10 aprile 2017, potranno utilizzare il credito nel seguente modo:
     
    - in compensazione;
    - ripartendolo  in dieci quote annuali di pari importo 
    - mediante il Modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con possibilità di riportare nei periodi d’imposta successivi l’eventuale quota non fruita nel periodo di spettanza. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

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