>

Bonus 110% , ma solo per i privati

  • di Luigi Mondardini

    L’articolo 119 del D.Rilancio prevede il maxi bonus del 110%.

    Il legislatore, anche se  non ha limitato l’applicazione della maxi detrazione del 110% agli immobili di tipo abitativo, in pratica nella maggior parte dei casi il beneficio fiscale riguarderà gli immobili classificati catastalmente come civili abitazioni.


    La norma precisa come la nuova ipotesi di detrazione si applica agli interventi effettuati:

    • dai condomìni;
    • dalle persone fisiche, al di fuori dall’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni
    • dagli istituti autonomi delle case popolari
    • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

     

    Manca qualsiasi riferimento alla tipologia di immobile, subordinando il beneficio al soggetto che effettua l’intervento di edilizia.

    Di conseguenza:

    • se i lavori che assicurano  il risparmio energetico vengono effettuati dal condomìnio, sarà possibile fruire della detrazione anche per gli immobili aventi destinazione catastale diversa dalle civili abitazioni come gli uffici, o anche i negozi. Ciò in quanto il soggetto appaltante non è il singolo proprietario, ma lo stesso condominio.  

     

    • In questo caso, il proprietario della singola unità immobiliare di tipo non abitativo, potrà sfruttare l’effetto “trainante” del “cappotto termico”. Sarà così possibile cambiare la tipologia di infisso in grado di assicurare il risparmio energetico anche all’interno dell’ufficio o del negozio fruendo, anche in questo caso, della detrazione nella misura del 110%.

       

    Qualora il soggetto appaltante il lavoro sia costituito dal proprietario della singola unità immobiliare avente classificazione catastale A/10 o comunque diversa dalla civile abitazione non si potrà godere del beneficio che spetta  unicamente per gli immobili posti al di fuori dell’esercizio di impresa arti o professioni.

    Si consideri peraltro  il caso in cui il proprietario di un immobile avente classificazione catastale A/10 non lo utilizzi per lo svolgimento dell’attività.

    In base ad un’interpretazione letterale della norma, con l’espressione immobili “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”, non sembra che il legislatore abbia inteso porre un limite in base alla classificazione catastale.

    Il fine del  legislatore pare essere quello di  negare il doppio beneficio della maxi detrazione del costo pari al 110% e la deducibilità dello stesso nell’esercizio dell’attività.

    Tuttavia, sembra corretto affermare che, se l’immobile non viene utilizzato nell’attività, la possibilità di fruire del bonus del 110% resti intatta.

    Su questo si rende necessaria  una conferma in tal senso dell’Agenzia delle Entrate.

     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link