Il termine entro cui società di capitali devono effettuare il pagamento.
Si ricorda preliminarmente che le imposte (saldo 2017 e primo acconto 2018) possono essere versate in un’unica soluzione o possono essere rateizzate in un numero definito di rate di pari importo scelto dal contribuente.
La rateizzazione deve in ogni caso concludersi entro il mese di novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione e può riguardare anche solo alcuni importi (ad esempio è possibile rateizzare il saldo Ires e versare invece in un’unica soluzione il primo acconto).
I contribuenti che decidono di rateizzare il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni relative al 2017 possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 2 luglio 2018, ovvero entro il 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40%.
Le rate successive vanno versate entro il giorno 16 di ogni mese con applicazione degli interessi dello 0,33% in misura forfetaria per ogni mese a prescindere dal giorno di versamento.
Pertanto se la prima rata di versamento scade il 2 luglio 2018 la seconda scade il successivo 16 luglio con l’applicazione degli interessi dello 0,16%; se la prima rata di versamento scade il 20 agosto 2018, la seconda scade sempre il 20 agosto 2018 e la terza il 17 settembre con l’applicazione degli interessi dello 0,33%.
Per identificare il termine di scadenza dei versamenti, occorre fare riferimento alla data di chiusura dell’esercizio e alla data di approvazione del bilancio.
- bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio: il ver¬samento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Così ad esempio in caso di approvazione del bilancio 2017 in data 23 aprile 2018, il versamento del saldo Ires 2017 e della prima rata di acconto 2018, va effettuato entro il 2 luglio 2018 (il 30 giugno è sabato), ovvero entro il 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40%.
- bilancio approvato avvalendosi della proroga di approvazione dello stesso entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio; in questo caso il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.
In caso di approvazione , ad esempio , in data 23 maggio 2018, il versamento del saldo Ires dovrà essere effettuato entro il 2 luglio 2018, ovvero entro il 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40%; ove invece l’Assemblea di approvazione del bilancio venga fissata al 20 giugno, il relativo versamento deve essere fatto entro il 31 luglio 2018, ovvero entro il 30 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40%.
Ma cosa accade se il bilancio non venisse approvato? Deve comunque essere eseguito il versamento delle imposte, tuttavia sapendo che:
- se l’approvazione doveva avvenire nei termini ordinari ( 120 giorni dalla chiusura dell’eserci¬zio) il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta;
- se invece ci si era avvalsi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello entro il quale vi sarebbe dovuta essere stata l’approvazione del bilancio. In entrambi i casi c’è la possibilità di differi¬mento del termine di 30 giorni con il versamento della maggiorazione dello 0,40%.