Il DLgs. 139/2015 ha modificato dall1.1.2016) la disciplina del bilancio in forma abbreviata .
La norma di riferimento è l'art. 2435-bis c.c., e l’intervento legislativo è in coerenza con l'obiettivo della direttiva 2013/34/UE, volta ad avviare un processo di riduzione degli oneri amministrativi conseguenti alla redazione e alla pubblicazione del bilancio.
Con riferimento allo Stato patrimoniale.
- viene eliminata la previsione secondo cui le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono tenute ad esporre l'importo lordo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, l'importo del fondo rettificativo e, conseguentemente, l'importo netto.
Per quanto riguarda il Conto economico:
- sono stati integrati i riferimenti alle voci che possono essere raggruppate, in considerazione dell'inserimento di nuove voci all'interno dello schema ex art. 2425 c.c.;
- è stata abrogata la disposizione che solleva le società che redigono il bilancio in forma abbreviata dall'indicazione separata, nelle voci E.20 e E.21, delle plusvalenze/minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti, per effetto dell'eliminazione delle voci straordinarie del Conto economico.
In relazione alla Nota integrativa:
- sono stati modificati gli obblighi di informativa, in alcuni casi semplificandoli, in altri ampliandoli.
Il DLgs. 139/2015 stabilisce, inoltre, che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario;- hanno la facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato per la valutazione di titoli, crediti e debiti, in deroga a quanto disposto dall'art. 2426 c.c.