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Beni “significativi”

  • di Luigi Mondardini

    Arriva la Circolare n. 15/E/2018 dell’A.E.

    Sono  soggette ad IVA del 10% le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria; interventi di restauro e di risanamento; interventi di ristrutturazione edilizia) realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
     
    Tuttavia ai beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate (“beni significativi”), si applica l'aliquota ridotta  fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
     
    Il DM del 29 dicembre 1999 ha individuato i beni significativi, vale a dire:
    - ascensori e montacarichi; 
    - infissi esterni ed interni; 
    - caldaie; 
    - videocitofoni; 
    - apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; 
    - sanitari e rubinetterie da bagno;
    - impianti di sicurezza. 
     
    L’elenco dei beni di cui al citato DM deve ritenersi tassativo.
     
    Con la recentissima circolare si evidenzia come la categoria di beni significativi assume rilevanza solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, a condizione che i suddetti beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.
     
    Quindi i ove i beni  siano forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori, sono soggetti ad IVA con aliquota nella misura ordinaria del 22%.
     
    Viceversa continua a trovare applicazione che prevede  , tra i servizi al 10%,  quelli dipendenti da contratti d'appalto aventi ad oggetto gli interventi di restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia, effettuati su qualsiasi tipologia di immobile , nonché quella che, a prescindere dalla tipologia dell’immobile oggetto dell’intervento di recupero, prevede l’applicazione dell’aliquota del 10% alle cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate (beni finiti) forniti per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.
     
    In sostanza:
     
    - beni finiti, ad esclusione delle materie prime e semilavorate, necessari per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (c.d. “interventi pesanti”), eseguiti su qualsiasi tipologia di immobile, sono comunque soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota del 10%; in pratica anche se acquistati direttamente dal committente dei lavori ed a prescindere dalla circostanza che il valore del bene fornito sia prevalente rispetto a quello della prestazione di servizi.
     
     
    - i beni finiti, le materie prime e semilavorate, necessarie per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata sono soggetti ad IVA con aliquota del 10% se sono forniti dallo stesso soggetto che esegue l’intervento di recupero ed a condizione che detti beni finiti non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell’intervento.
     
    L’Agenzia delle Entrate nella circolare precisa inoltre che:
     
    - che i termini utilizzati per individuare i beni costituenti una parte significativa degli interventi di recupero devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico;
    - conseguentemente sono classificabili come “beni significativi” anche quelli che hanno la stessa funzionalità di quelli espressamente indicati nel richiamato elenco, ma che per specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale assumono una diversa denominazione ( ad esempio, la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia, la quale, come detto, è bene significativo. )
     
    In merito alle modalità di fatturazione dell’intervento agevolato (manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria) in cui è compresa la fornitura di un bene significativo, al fine di evidenziare la corretta applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10% all’intervento, è necessario che la fattura  indichi:
     
    - il corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi forniti
    - ed il valore dei beni medesimi.
     
    Si ricorda che qualora il valore del bene significativo sia superiore alla metà del corrispettivo pattuito per l’intervento di recupero, l’aliquota del 10% si applica solo al valore della prestazione aumentato della differenza tra il corrispettivo complessivo e il valore del bene significativo. 
    La quota residua del bene significativo è soggetta , invece, ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria.
     
     
     
     

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