L’accesso al regime richiede di non superare i 20 mila euro.
Per avere accesso al regime forfettario occorre verificare il valore complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali esistenti alla data di chiusura del precedente periodo d'imposta; tale valore non deve superare i 20.000 euro.
Ai fini del calcolo del limite di 20.000 per i beni strumentali risultano determinanti anche i beni in leasing per i quali rileva il costo sostenuto dal concedente.
Non assumono viceversa rilevanza gli oneri pluriennali e le spese relative a più esercizi, non essendo qualificabili come strumentali. Inoltre anche l’avviamento non rientra nella nozione di strumentalità dei beni contenuta nella norma .
Ai fini della determinazione del valore dei beni:
- per quelli acquistati a titolo di proprietà, si dovrà considerare il costo storico di acquisto,
- per quelli acquisiti in leasing, si dovrà assumere il costo sostenuto dal concedente.
- In presenza di locazione cosiddetta operativa, noleggio o comodato la verifica del superamento della soglia prevista deve essere eseguita valutando il bene al valore normale secondo i criteri di cui all'articolo 9 del Tuir.
Si definisce Valore normale il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
Per l’accesso al regime forfetario i beni immobili non hanno rilevanza, a prescindere dal titolo di possesso.