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Beni significativi: precisazioni nella Legge di Bilancio 2018

  • di Luigi Mondardini

    Ai fini della applicazione dell’Iva agevolata del10%.

    Il tema è quello della  determinazione del valore dei beni significativi, che deve tenere conto dell’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale.
     
    L’appaltatore che fornisce beni di valore significativo, applica l’aliquota Iva del 10% fino a concorrenza del valore della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi.
     
    L’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
    Si supponga che il costo complessivo dell’intervento sia di 20.000 Euro, di cui 8.000 per manodopera e 12.000 per i beni significativi.
    L’IVA agevolata 10% si applicherà:
    - sulla manodopera: euro 8.000 x 10% = euro 800
    - sulla differenza tra valore dell’intervento e valore dei beni: euro 20.000 – 12.000 = euro 8.000 x 10% = euro 800
    - sulla restante parte, pari ad euro 4.000, si applicherà l’Iva secondo l’aliquota ordinaria del 22%.
     
    La norma chiarisce che come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.
    La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo.
     
    Ricordiamo che i beni di valore significativo sono:  ascensori e montacarichi;  infissi esterni ed interni;  caldaie;  video citofoni;  apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; sanitari e rubinetterie da bagno;
    impianti di sicurezza.
     

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