Circolare Agenzia delle Entrate del 12.07.2018, n. 15.
Si ricorda che i beni significativi sono:
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ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza.
L’IVA al 10% si applica sul costo del servizio, sui beni accessori e sulle parti staccate; per il bene significativo, l’IVA al 10% si applica fino a concorrenza di tali costi.
Ad esempio si supponga che il costo totale dell’intervento sia di Euro 12.000, di cui Euro 5.000 per manodopera ed euro 7.000 il costo dei beni significativi ( sanitari e rubinetteria).
Procediamo al calcolo dell’IVA:
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l’IVA al 10% si applica sull’intero valore della manodopera pari a 5.000 euro.
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Per quanto riguarda il bene significativo, l’IVA al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi (= 12.000 - 7.000 = 5.000).
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Sul valore residuo dei beni (2.000 euro) l’IVA si applica nella misura ordinaria del 22%.
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Quindi l’ammontare complessivo di 12.000 euro sarà così assoggettato a IVA: IVA del 10% su euro 10.000 ed IVA del 22% per euro 2.000.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E/2018 si occupa delle parti staccate rispetto al bene significativo, ai fini della corretta determinazione della base imponibile su cui applicare l’IVA con aliquota nella misura del 10%, precisando in particolare:
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Che se sono autonomamente funzionali rispetto al manufatto principale, ovvero al bene significativo, non sono comprese nel valore del bene stesso, ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota nella misura del 10%;
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Viceversa se la parte staccata concorre alla normale funzionalità dei beni significativi ed è, dunque, priva di una propria autonomia funzionale, deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni e, di conseguenza, assoggettata al medesimo trattamento fiscale. In quest’ultimo caso, cioè, il valore della parte staccata deve confluire nel valore dei beni significativi, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota IVA del 10%.
Con riferimento ad esempio alle tapparelle, l’Agenzia le considera come funzionalmente autonome rispetto agli infissi e quindi, il loro valore è da ricomprendere nel valore della prestazione di servizio soggetto a IVA con aliquota del 10% e non è, invece, attratto nel valore del bene significativo.
Se invece le tapparelle sono installate allo scopo di proteggere gli infissi esterni dagli agenti atmosferici e a preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore integrate con gli infissi, allora assumono la natura di beni significativi non soggetti autonomamente all'aliquota del 10%.