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Beni dati in concessione ai soci:

  • di Luigi Mondardini

    La comunicazione va presentata entro lunedì 31 ottobre.

    La comunicazione all’Anagrafe tributaria deve essere effettuata qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo pagato e il valore di mercato del diritto di godimento
     
    L’operazione deve avvenire via web, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia: Entratel o Fisconline.
     
    C’è tempo fino a lunedì prossimo, 31 ottobre, per inviare all’Anagrafe tributaria la comunicazione dei dati relativi ai beni dell’azienda che sono stati concessi a soci e familiari dell’imprenditore e utilizzati nel corso del 2015. 
     
    Analogo termine è previsto anche per le informazioni riguardanti i finanziamenti fatti all’impresa da soci e familiari in quello stesso anno.
     
     
    L’obbligo della comunicazione dei beni concessi in godimento riguarda chi, residente in Italia, esercita attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva. 
     
    Si tratta, quindi, di imprenditori individuali, società di persone e di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.
     
    Sono escluse dall’adempimento le società semplici. 
     
    L’obbligo permane anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, nel caso in cui l’utilizzo sia continuato nell’anno di riferimento della comunicazione.
     
    La comunicazione può essere effettuata dall’impresa concedente o, in alternativa, dai soci stessi o dai familiari dell’imprenditore (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). 
     
    È invece compito esclusivo dell’impresa che riceve l’apporto, comunicare le informazioni riguardanti i finanziamenti e le capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto e per ciascun socio e familiare dell’imprenditore, pari o superiore a 3.600 euro.
     
    Tra i beni che vanno resi noti all’Amministrazione finanziaria rientrano unità da diporto, autovetture e altri veicoli, aeromobili, immobili e altri beni (ad esempio, computer, telefono cellulare), se di valore superiore a 3.000 euro al netto dell’Iva.
     
    Occorre comunicare i dati dei soci e dei familiari dell’imprenditore che hanno usufruito dei beni della società, quando c’è una differenza tra il corrispettivo annuo riguardante il godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento.
     
    Tale importo, per l’utilizzatore, rappresenta un reddito diverso (articolo 67 del Tuir), da riportare nel rigo RL10 di Unico Pf; per l’impresa concedente, invece, non sono deducibili i costi relativi ai beni dati in godimento per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento.
     
    Sono fuori dalla comunicazione: 
     
    - i beni concessi in godimento agli amministratori; 
    - i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale; 
    - i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit; 
    - i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali; 
    - gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; 
    - i beni a uso pubblico per i quali è prevista la deducibilità integrale dei costi nonostante vengano utilizzati in modo privatistico (ad esempio, i taxi).
     
     
    La sanzione prevista in caso di mancata comunicazione dei beni concessi in godimento è pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e quanto effettivamente pagato dal socio o familiare, ed è dovuta in solido tra l’impresa e il beneficiario.
     
    Se però il costo del bene non è stato dedotto dall’impresa e la differenza ha concorso all’imponibile dell’utilizzatore come reddito diverso, si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro.
     
    Per quanto riguarda, invece, la comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevuti dalla società, la sanzione va da 206 a 5.164 euro in caso di omissione, importi ridotti alla metà se la comunicazione è incompleta o inesatta. 
     
     

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