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Beni ammortizzabili e rimborso dell’IVA

  • di Luigi Mondardini

    La disciplina è contenuta all’articolo 30 del D.P.R. 633/1972 .

    Tra le diverse fattispecie che legittimano il diritto al rimborso, la lett. c) della citata disposizione si riferisce alla possibilità di richiedere il rimborso dell’imposta assolta sull’acquisto o l’importazione di beni ammortizzabili, nonché sui beni e servizi per studi e ricerche. 
     
    In questo caso il rimborso non riguarda l’intera eccedenza d’imposta, ma  è limitata all’Iva assolta specificatamente per l’acquisto dei beni ammortizzabili.
     
    Sono considerati beni ammortizzabili ,quei beni che vengono utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall’imprenditore che ne ha il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale. 
     
    La risoluzione 179/E/2005 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
     
    - non compete il diritto al rimborso  per l’ imposta relativa al pagamento di un acconto in sede di stipula di un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile, trattandosi di un mero impegno obbligatorio senza alcun effetto reale. 
     
    - Inoltre non è rimborsabile l’imposta assolta sulle spese di miglioria di beni di terzi e detenuti dall’impresa in uso o comodato.  Fa eccezione l’ipotesi che dal sostenimento di tali migliorie si realizzi un bene strumentale autonomo.
     
    - La successiva risoluzione n. 372/E/2008, ha poi precisato che non  spetta il rimborso dell’Iva assolta sull’acquisto o la realizzazione dell’impianto fotovoltaico collocato su beni di terzi, quando l’impianto non è separabile dal bene immobile su cui insiste, non potendosi in tal caso ravvisarsi un’autonoma funzionalità del bene.
     
    - In merito al valore del terreno ai fini dell’individuazione del costo ammortizzabile del fabbricato  ,la circolare n. 8/E/2009, ha avuto modo di precisare che l’imposta riferita alla quota parte del terreno non è rimborsabile non trattandosi di un bene ammortizzabile. Pertanto solo  l’80% (o il 70% se trattasi di fabbricato industriale) dell’imposta assolta sull’acquisto è rimborsabile, fermo restando il diritto alla detrazione anche della quota parte di Iva attribuibile al terreno.
     
     
     
     

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