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Bed and Breakfast : quello familiare non richiede P.IVA

  • di Luigi Mondardini

    Dal 21 giugno 2011 è in vigore il nuovo codice del turismo.

    Il d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 ha introdotto il Bed and Breakfast a carattere imprenditoriale.
     
    Come è noto il  B&B costituisce una forma di ospitalità rivolta ad un turista in cui  l’accoglienza è offerta in case private nelle quali solo un massimo di tre camere sono riservate agli ospiti, la colazione è servita con i cibi e le modalità tipiche delle tradizioni locali cercando, nel frattempo, di soddisfare le esigenze dell’ospite.
     
    Chi intende  avviare un’attività di B&B  ha  disposizione due tipologie: il  classico  B&B a carattere familiare che si caratterizza per un  alloggio presso la propria residenza e offerta di cibi e bevande preconfezionate a colazione e il B&B a carattere imprenditoriale.
     
    Ovviamente le  procedure per la gestione di un B&B sono diverse a seconda se si sceglie di aprire un B&B familiare o un B&B imprenditoriale.
     
    Il Bed and Brekfast familiare si caratterizza in quanto  attività di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione.
     
    L’esercizio dell’attività di “Bed & Breakfast” non necessita di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese.
    La gestione dovrebbe essere non solo a carattere familiare, ma anche esercitata in modo saltuario o occasionale o per periodi ricorrenti stagionali.
     
    Alcune leggi regionali  prevedono periodi minimi di apertura e periodi massimi di permanenza dei clienti ,in media 30 giorni.
    Ad una apertura relativamente semplice ( tramite una dichiarazione di inizio attività, consegnata al comune di appartenenza ) non sempre tuttavia corrisponde il  mantenimento di un carattere non imprenditoriale e familiare .
     
    Sotto il profilo fiscale , il Ministero delle Finanze è intervenuto con la Ris. n. 180/E del 14 dicembre 1998, evidenziando:
    - la carenza del carattere della professionalità, in quanto l’attività si pone al limite tra l’ospitalità volontaria e l’ospitalità imprenditoriale; 
     
    - l’impossibilità di far rientrare il servizio di ospitalità domestica tra le attività di sfruttamento dell’immobile per fini commerciali, essendo lo stesso comunque destinato a soddisfare le esigenze abitative dell’esercente l’attività di B&B; 
     
    - la classificazione dei servizi di pulizia delle stanze e di prima colazione nella normale conduzione e manutenzione
    dell’immobile in quanto resi in assenza di specifiche autorizzazione sanitarie e senza l’utilizzo di particolari attrezzature.
     
    Ai fini IVA, essendo  il presupposto dell’applicazione dell’imposta   l’esercizio della professione abituale, la mancanza di tale requisito della professionalità e il carattere occasionale e saltuario consentono in via generale, come precisato dal Ministero, l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA. 
     
    Di conseguenza, il soggetto che intende avviare tale attività non deve essere in possesso di partita IVA.
     
    Ove peraltro l’attività, pur essendo esercitata in modo periodico, sia svolta sistematicamente, con carattere di stabilità e con una specifica organizzazione di mezzi, l’esercizio della stessa assume il carattere della professionalità e pertanto si manifesta la necessità di richiedere la partita IVA (al Registro delle Imprese della CCIAA o dall’Ufficio Unico delle Entrate) e di effettuare i relativi adempimenti previsti.
     

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