La gestione del flusso attivo.
La questione posta negli ultimi tempi riguardava quelle categorie che di solito rilasciano scontrino o ricevuta fiscale, ma che , a richiesta del cliente, sono tenuti all’emissione di fattura; in tal caso la fattura , se emessa nell’immediato, aveva valore sostitutivo dello scontrino/ricevuta.
Tale procedura non si concilia con la fattura elettronica che non potrà mai essere effettivamente immediata.
La fattura si considera infatti emessa nel momento in cui la stessa viene trasmessa al SDI,il quale – a sua volta - per i controlli può richiedere fino a cinque giorni di tempo.
Ciò rende di fatto impossibile che – ad esempio – un soggetto esca da un ristorante accompagnato da una fattura elettronica validamente emessa, in tempo reale, come invece era possibile fare con le fatture cartacee.
Si deve poi tener conto dei maggiori tempi consentiti per la trasmissione dei flussi al Sistema di Interscambio: per il primo semestre 2019, la fattura elettronica se emessa entro il termine della propria liquidazione IVA non verrà sanzionata.
L’Agenzia delle Entrate, in merito alla questione suindicata, ipotizza pertanto due soluzioni:
1) La prima soluzione operativa consiste nella emissione immediata di una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale e in un secondo momento di una “fattura differita” ai sensi dell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n.633/1972.
In pratica, una volta emessi la ricevuta fiscale o lo scontrino, la fattura potrà essere emesse in via differita entro il giorno 15 del mese successivo, con riferimento a tutte le operazioni intercorse nel mese precedente.
Con questa prima ipotesi, il cliente lascerà i locali “accompagnato” da una ricevuta fiscale o da uno scontrino, cui seguirà fattura differita.
Ai fini di evitare che l’importo fatturato venga considerato due volte, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita dovrà essere scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi.
2) in alternativa si potrà emettere una “quietanza”, cui seguirà una fattura immediata. Dunque l’operazione sarà certificata da apposita quietanza con valenza puramente commerciale. Il cliente dovrà lasciare i locali con un documento che attesti provvisoriamente la transazione ( ad esempio la semplice ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico). Sarà poi emessa fattura immediata (ovvero riportante la medesima data dell’operazione), e questa potrà essere poi trasmessa – per il primo semestre 2019 – entro il termine della propria liquidazione IVA.
In presenza di ricevuta fiscale o scontrino, o documento commerciale, esattamente come nella prima ipotesi , l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.
Quando una fattura elettronica viene emessa a seguito di rilascio di scontrino o ricevuta fiscale (o documento commerciale) è in ogni caso necessario che la fattura richiami il documento originariamente emesso.
Si ricorda poi che nel caso di un cliente “privato” , ovvero un non titolare di partita IVA, al rilascio della fattura, una copia di questa (analogica) dovrà comunque essere consegnata alla controparte, a meno che il cliente stesso non vi rinunci espressamente.