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Azione di accertamento: termini di decadenza

  • di Luigi Mondardini

    Artt. 43 del DPR n. 600/1973 e 57 del DPR n. 633/1972: le novità degli ultimi mesi.

    A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 128/2015 sono stati individuati due diversi regimi applicabili per il raddoppio dei termini per le  violazioni di natura penali/tributaria,con spartiacque rappresentato dal termine del  2 settembre 2015. 
     
    Il decreto dello scorso  agosto faceva salvi gli effetti degli atti impositivi  notificati al contribuente entro la data di entrata in vigore del medesimo decreto, ossia entro il 2 settembre 2015; rimaneva legittimo, in altri termini, il raddoppio utilizzato per accertare periodi d’imposta interessati da denunce per reati tributari presentate oltre i termini decadenziali ordinari. 
     
    La Legge di Stabilità 2016 ha rivisitato la  materia  come segue:
     
    - ha modificato in  aumento  i termini di decadenza  per il periodo d’imposta 2016 e successivi ; 
    - nel contempo è stato abrogato l’istituto del raddoppio in presenza di reati tributari.
     
    L’istituto del raddoppio dei termini accertativi è stato soppresso;  a prescindere dalla presenza o meno di violazioni penali -tributarie, gli atti impositivi dovranno essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in caso di omessa dichiarazione). 
     
    Per espressa previsione normativa, tali nuovi termini decadenziali si applicheranno a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016; in altri termini, per i contribuenti  “solari”, le nuove regole opereranno con riferimento alle dichiarazioni relative all’anno 2016 (Unico, IVA, IRAP, 730, 770 / 2017) e a quelle successive. 
     
    Fino all’annualità 2015 compresa, per i soggetti “solari”  è previsto che:
     
    - la notifica  dei relativi avvisi di accertamento, a pena di decadenza, debba avvenire  entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;
     
     
    - Per le stesse annualità (pregresse), in caso di reati tributari i predetti termini sono raddoppiati, ma tale raddoppio non opera qualora la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei medesimi termini (quadriennio o quinquennio, a seconda dei casi).
     
     
    La norma  non contiene alcun riferimento espresso alla disciplina transitoria; ciò viene interpretato da alcune Commissioni tributarie come  una tacita abrogazione.
     
    Se ciò venisse confermato in sede di legittimità, risulterebbero illegittimi tutti gli atti impositivi basati su un raddoppio dei termini accertativi basato su  denunce presentate in modo non tempestivo, anche se  notificati prima del 2 settembre 2015 (ossia quegli stessi accertamenti fatti salvi dalla disciplina transitoria disegnata dal D.Lgs. 128/2015). 
     
     
     

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