Il D.Lgs. n.159/2015 è intervenuto anche sulle comunicazioni di irregolarità.
Le comunicazioni di irregolarità - detti avvisi bonari - sono disciplinati dall’art. 36-bis del d.P.R. n.600/73 (per le imposte dirette) e dall’art. 54-bis del d.P.R. n.633/72 (per l’IVA).
Si tratta di comunicazioni con cui l’Amministrazione finanziaria rende noto al contribuente l’esito del controllo effettuato, tramite procedure automatizzate, sulla dichiarazione tributaria annuale.
Vengono quindi evidenziate eventuali anomalie quali: imposte e/o contributi non versati, compensazioni irregolarmente effettuate, errato riporto di crediti fiscali, ecc. Il ricevimento dell’avviso bonario impedisce il ricorso al ravvedimento operoso.
Il contribuente , in presenza di avviso bonario potrà:
- fornire entro 30 giorni dalla notifica, chiarimenti nel caso in cui si rilevi che vi siano dati e/o elementi non considerati o valutati erroneamente nella comunicazione. L’Amministrazione finanziaria provvederà a rettificare o annullare integralmente l’avviso bonario.
- Ove i versamenti richiesti siano effettivamente dovuti, l’interessato potrà regolarizzare la propria posizione, pagando – sempre nel termine di trenta giorni dalla notifica – quanto richiesto nella comunicazione di irregolarità.
Pagando nel termine si potrà usufruire della sanzione agevolata, cioè ridotta ad 1/3 , in pratica una sanzione del 10%.
E’ in ogni caso ammessa la rateizzazione di quanto dovuto; in questo caso occorre pagare la prima rata entro il termine dei trenta giorni dalla data di notifica.
E’ fondamentale osservare i termini suindicati, poiché in mancanza interverrà l’’Agente della riscossione, con un aggravio di sanzioni, interessi e aggi a seguito dell’iscrizione a ruolo. %, dovuta. In caso di riscossione dell’importo a mezzo cartella di pagamento la sanzione passa al 30%.
La decorrenza della nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n.159/2015 , opera a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/2014 (Modello UNICO 2015) , per le somme dovute in seguito agli esiti da controlli automatici (“avvisi bonari”), e al 31/12/2013, per le somme dovute in seguito agli esiti da controlli formali (Modello UNICO 2014)
In merito al periodo di rateizzazione , questo è ora previsto in:
- 8 rate trimestrali fino a € 5.000, ( in precedenza erano 6);
- resta, invece, invariato il numero massimo di 20 rate trimestrali per gli importi superiori a € 5.000.
In caso di mancato o tardivo pagamento dell’avviso bonario entro i 30 giorni dalla notifica (o della prima rata) determina la decadenza dal beneficio della sanzione ridotta e della eventuale rateazione adottata.
Conseguentemente si avrà l’iscrizione a ruolo con emissione della cartella di pagamento dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
Analogamente , la decadenza scatta anche nel caso di omesso o tardivo versamento di una rata successiva alla prima entro il termine per il versamento di quella successiva cioè entro il trimestre.
Ora il D.Lgs. n.159/2015 introduce l’ipotesi del “lieve inadempimento”, in presenza di due ipotesi:
- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a € 10.000;
- tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
Inoltre nel caso di “lieve inadempimento” nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, la sanzione in misura piena (30%), gli interessi e l’eventuale frazione di imposta non pagata sono iscritti a ruolo, a meno che il contribuente non regolarizzi la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.