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Autotrasportatori: agevolazioni 2018

  • di Luigi Mondardini

    Deduzione forfettaria confermata per le spese non documentate.

    • trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore:

    per detti trasporti è prevista una deduzione forfetaria delle spese non documentate nella misura di 48 euro per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l’impresa e di un importo pari al 35% di quello precedente (16,80 euro) , per i trasporti all’interno del Comune.

    La deduzione riguarda :

    • le imprese minori in contabilità semplificata  o in contabilità ordinaria per opzione.
    • Sono escluse le società di capitali (srl e spa) e le società di persone che hanno superato i limiti per la contabilità semplificata.

    La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.

    Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l’indicazione dei viaggi effettuati, della loro durata e località di destinazione, nonché gli estremi dei relativi documenti di trasporto o delle fatture o delle lettere di vettura che devono essere conservati fino alla scadenza del termine per l’accertamento.

    La deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi PF e SP 2019, utilizzando i codici 43 e 44 nel rigo RF55 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17.

    I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

     

    -  trasferte effettuate dai dipendenti.

    Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto terzi, senza alcuna distinzione di forma giuridica o regime contabile adottato, al posto  della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre:

    • un importo pari a 59,65 euro al giorno;
    • di 95,80 euro per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

    Questa deduzione è da inserire nel rigo RF55 con il codice 3, tra le variazioni in diminuzione e, contemporaneamente, occorre indicare tra le variazioni in aumento del rigo RF (codice 99 dedicato alle altre variazioni in aumento) le spese per trasferte analitiche contabilizzate.

     

    - deduzione annua di 154,94 Euro.

    Per le imprese minori – quelle in contabilità semplificata – compete inoltre  una deduzione forfetaria annua di 154,94 euro per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg .

    Tale ulteriore deduzione è indicata al rigo RG22 con il codice 19. La deduzione forfetaria spetta anche per gli autoveicoli detenuti in locazione finanziaria (o in comodato), e va ragguagliata ai giorni di possesso .

     

     

     

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