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Attività precedente e regime forfettario

  • di Luigi Mondardini

    La prosecuzione di un’attività precedentemente svolta può essere o meno causa di applicazione del regime “forfettario”.

    Il regime è stato introdotto con la Legge di stabilità 2015 e oggetto di alcune modifiche con la manovra 2016 (Legge n. 208/2015).
    Esso si affianca al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. “ex minimi”) , essendoci contribuenti che, avendo scelto il predetto regime in anni precedenti il 2016, vi continuano ad operare fino a naturale scadenza. 
    Per chi avvia l’attività nel 2016, il regime forfettario è l’unico regime fiscale agevolato disponibile. 
     
    A differenza del regime fiscale di vantaggio, quello forfettario non prevede come causa di esclusione, la prosecuzione di un’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. 
     
    Si ricorda che per chi iniziava l’attività in anni precedenti, volendo avvalersi del  regime di vantaggio, ciò risultava precluso  nel caso di prosecuzione di un’ attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
     
    Non rientrava in questo ambito il  caso in cui l’attività precedentemente svolta fosse rappresentata dal  periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (praticantato professionale). Tale condizione, tuttavia, non operava qualora il contribuente dimostrava di essere disoccupato o in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. 
     
    Ora tale requisito  non è previsto per il nuovo regime forfettario. 
    Così ad esempio un geometra che  nel 2015 era dipendente di uno studio di progettazione  e nel 2016 vuole aprire partita IVA per svolgere in proprio la sua attività ,può optare per il regime forfettario poiché in tal senso non opera alcuna causa di esclusione. 
     
    Occorre precisare che: 
    - Il legislatore al fine di favorire l’inizio di nuove attività, riconosce per i primi 5 anni in regime forfettario, una imposta sostitutiva del 5% (in luogo di quella del 15%). 
     
    - L’applicazione dell’aliquota ridotta è però preclusa qualora la nuova attività da esercitare costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. 
     
    Pertanto, ritornando all’esempio, il geometra  che inizia l’attività nel 2016 può optare per il forfettario, ma non potrà godere dell’aliquota ridotta al 5% prevista per i primi 5 anni. 
     

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