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Assegno di mantenimento.

  • di Luigi Mondardini

    Aspetti fiscali.

    L’assegno di mantenimento è un emolumento economico, deciso dal giudice (ma può anche essere stabilito liberamente dai coniugi) in sede di separazione e consiste nel versamento di una somma di denaro, generalmente mensile, versata al coniuge economicamente debole o agli eventuali figli nati dal matrimonio.
     
    Occorre peraltro distinguere tra assegno di mantenimento corrisposto al coniuge e assegno di mantenimento corrisposto ai figli.
    Da un punto di vista fiscale l’assegno di mantenimento erogato al coniuge a seguito della separazione legale o effettiva del matrimonio o in caso di divorzio, rappresenta reddito assimilato a lavoro dipendente per il coniuge che lo percepisce, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera i del Tuir; inoltre costituisce un onere deducibile per chi lo versa ai sensi dell’art. 10, comma 1 lettera c del D.p.r. 917/86.
     
    Gli assegni percepiti devono essere inseriti in dichiarazione secondo il principio di cassa, quindi considerando solo quelli effettivamente incassati durante l’anno.
     
    Diversa è la disciplina per l’assegno corrisposto al coniuge"una tantum" cioè elargito non periodicamente ma in un’unica soluzione. 
     
    La Corte di Cassazione si é espressa a riguardo stabilendo che l’assegno di mantenimento "una tantum" non può essere considerato onere deducibile per chi lo versa, né tanto meno soggetto a tassazione nel reddito del coniuge ricevente.
     
    Il coniuge dovrà dichiarare, laddove disposto dal giudice, anche il contributo che riceve per le spese condominiali o il canone di locazione (il c.d. contributo casa).
     
    Nel caso in cui il provvedimento del giudice che dispone l’assegno di mantenimento o il contributo casa, non specifichi la quota da ripartire tra il coniuge e i figli, l’emolumento si considera destinato al coniuge al 50%.
     
    Non sono mai soggetti a tassazione i contributi ricevuti per il mantenimento dei figli, quindi non vanno inseriti in dichiarazione e di contro, il coniuge che li elargisce, non potrà portali in deduzione dal proprio reddito.
     
    Per quanto riguarda il coniuge erogante, l’assegno di mantenimento corrisposto può essere considerato un onere deducibile ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera c del D.p.r. 917/86, a patto che la separazione legale o effettiva oppure il divorzio siano sanciti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria. 
     
    Ne consegue che gli assegni corrisposti a seguito di un accordo stragiudiziale fra le parti non siano deducibili per il coniuge che li eroga.
     
    In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, l’assegno corrisposto al coniuge, compreso il suo adeguamento all’Istat, potrà essere portato in deduzione dal reddito, secondo il principio di cassa e senza alcuna limitazione. 
     

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