>

Assegnazione agevolata: tipologia di beni

  • di Luigi Mondardini

    La Finanziaria 2016 ripropone l’assegnazione agevolata all’8%.

    Si tratta della possibilità per società di persone e di capitali, di assegnare ai soci i beni dell’impresa :
     
    - entro il termine del  30.9.2016
     
    - con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’IRAP pari all’8% ovvero al 10,5% per le società di comodo.
     
    L’assegnazione può essere effettuata a fronte dell’annullamento di riserve di capitale e/o di utili. In caso di utilizzo di riserve in sospensione d’imposta è altresì dovuta un’imposta sostitutiva pari al 13%.
     
    A seconda del tipo di società e della modalità di assegnazione si determinano effetti differenti in capo al socio.
     
    Potranno fruire della assegnazione i  soci presenti al 30.9.2015.
     
    I beni oggetto di assegnazione agevolata comprendono le seguenti categorie:
     
    - gli immobili strumentali per natura, purché non utilizzati per l’esercizio dell’attività;
    - immobili patrimonio; 
    - immobili  merce;
    - mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come strumentali nell’attività.
     
    Oggetto di assegnazione possono quindi essere immobili strumentali per natura (categorie catastali B, C, D, E e A/10) purché  non utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività. 
     
    Si tratta dei beni concessi  in locazione / comodato ovvero, come specificato nella citata Circolare n. 112/E, “comunque non direttamente utilizzati dall’impresa”.
     
    In pratica quando l’immobile strumentale per natura è utilizzato per l’esercizio dell’impresa, lo stesso assume la qualifica di bene strumentale per destinazione e, quindi, non è agevolabile.
     
    Sono agevolate inoltre le assegnazioni di  immobili merce e  gli immobili ad uso abitativo posseduti dall’impresa, c.d. beni patrimonio, che concorrono a formare il reddito ai sensi dell’art. 90, TUIR.
     
    Sono assegnabili ( si veda la Circolare n. 112/E )  anche gli immobili appartenenti alle società di gestione immobiliare.
    In tal caso infatti la strumentalità è esclusa per gli immobili che, da un lato sono strumentali all’esercizio dell’attività, ma nel contempo rappresentano anche  l’oggetto dell’attività imprenditoriale, quali, in generale, gli immobili locati a terzi.
     
    Infine si possono assegnare i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come strumentali per l’esercizio dell’attività. Rimangono esclusi dall’agevolazione, ad esempio, le autovetture utilizzate dalle imprese che svolgono attività di noleggio delle stesse.
     
    Le caratteristiche del bene devono essere verificate all’atto dell’assegnazione  a prescindere  dalla data di acquisizione. Di conseguenza una società potrebbe decidere di assegnare un immobile che risulta attualmente strumentale per destinazione qualora, prima dell’atto di assegnazione, non venga più utilizzato direttamente.
     
    Si precisa infine che non è prevista la possibilità di assegnare quote di partecipazione in società.
     
     
     
     
     
     
     
     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link