Lo ha annunciato il Governo .
La cedolare secca prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali per la parte derivante dal reddito dell’immobile.
Possono aderire a tale regime:
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le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento
a condizione:
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di non locare l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
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Inoltre il regime non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.
L’aliquota della cedolare è del 21%, ridotta al 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative nonché ai contratti a canone concordato riferito ad abitazioni situate nei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia e nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).
Tale regime agevolato fino ad ora poteva essere scelto solo per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo.
Per le pertinenze esse devono essere locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo; occorre peraltro che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.
Per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.
La liquidazione dell’imposta avviene in sede di dichiarazione dei redditi e segue lo stesso meccanismo dell’IRPEF, con versamento di saldo e acconto.
Dal prossimo anno – se tutto sarà confermato – anche i proprietari di locali commerciali potranno optare per la tassazione sostitutiva, con l’aliquota del 21%.
La scelta del regime anche per le unità commerciali avrà le seguenti conseguenze:
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da un lato il vantaggio per il locatore in termini di imposte dovute: si paga l’aliquota del 21% e non sono dovute imposte di registro e bollo;
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dall’altro occorre tenere conto di eventuali svantaggi quali l’impossibilità da parte del proprietario di chiedere l’aumento del canone per tutta la durata del contratto, incluso l’aggiornamento Istat.