>

Aprile – maggio: i versamenti sospesi

  • di Luigi Mondardini

    La Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E

    La circolare fornisce chiarimenti sulle disposizioni contenute nel  “Decreto Liquidità”.

    Per la sospensione dei versamenti scadenti nei mesi di aprile e di maggio conta solo il calo del fatturato o dei corrispettivi (fatto salvo il caso degli enti non commerciali) da verificarsi con riferimento al mese precedente a quello di scadenza, rispetto al medesimo mese dell’anno precedente.


    Si tratta dei seguenti casi di versamento in autoliquidazione:

    • Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;
    • Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria;
    • IVA.


    In pratica si possono individuare tre situazioni:

    1) riduzione di fatturato:  occorre confrontare  i dati del mese  di marzo 2020 con quelli di marzo  2019, per verificare la possibilità di sospendere i versamenti di aprile; quindi   aprile 2020 rispetto a aprile 2019 per  sospendere i versamenti in scadenza  a maggio.

    L’entità della riduzione di fatturato , per chi  ha conseguito ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro, dovrà essere almeno pari al 33%. Sopra i 50 milioni di euro invece  spetta a condizione che fatturato o corrispettivi siano diminuiti di almeno il 50%.

    La circolare sul punto evidenzia che “per i soggetti che, in virtù dell’attività esercitata, certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nei termini sopra esposti, si compie sulla somma dei due elementi”.


    2) nuove attività : la  sospensione spetta  indipendentemente dal calo di fatturato o corrispettivi per coloro  che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione dopo il 31 marzo 2019.

    3) enti non commerciali: la sospensione spetta anche  agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore ed agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, ma in questo caso limitatamente a ritenute di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/73 e Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

    La sospensione “enti non commerciali” spetta anche laddove l’ente svolga oltre alla attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo, ma in questo  caso i versamenti relativi all’attività commerciale saranno sospesi solo al verificarsi delle condizioni di calo di fatturato previste per le attività d’impresa.

    I versamenti sospesi dovranno essere effettuati:

    • in soluzione unica entro il 30 giugno
    • oppure  in cinque rate mensili di pari importo, senza sanzioni né interessi, a partire dal 30 giugno.


    Per il versamento dell’IVA annuale 2019 in forma rateale, con pagamento della prima rata a marzo, al ricorrere delle condizioni il versamento della rata in scadenza nel mese di aprile e/o di maggio potrà essere sospeso, per poi essere effettuato entro il 30 giugno o in cinque rate mensili da giugno.

     
    Il  raffronto dei periodi:

    la sospensione scatta se:

    • per aprile se viene rispettato lo scostamento di fatturato nel rapporto marzo 2020 su marzo 2019;
    • per i versamenti di maggio  se viene rispettato lo scostamento di fatturato di aprile 2020 su aprile 2019.

    Anche i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale dovranno prendere a riferimento il solo mese di marzo ed il solo mese di aprile.


    La determinazione  del “fatturato” : vanno incluse le operazioni eseguite e fatturate o certificate, quelle che hanno concorso alla liquidazione IVA di periodo, più le eventuali operazioni attive non rilevanti ai fini IVA.

    In pratica occorre assumere  le fatture immediate, secondo la data fattura cioè di effettuazione dell’operazione,  i corrispettivi considerando la data del corrispettivo giornaliero e  le fatture differite per le quali conta la  data di esecuzione dell’operazione (es. quella risultante dal DDT) .

    Si ricorda infine che coloro che  non dovessero rientrare nelle previsioni del DL 23/2020, ma che rientrano nei settori maggiormente colpiti potranno continuare ad avvalersi delle previsioni dell’articolo 61 di tale DL 18/2020, che prevede, ma solo per il mese di aprile, la possibilità di sospendere i versamenti relativi a Ritenute di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/73 e Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

    Nella sospensione “non “ rientra l’IVA di aprile, dato che il DL 18/2020 ha sospeso i versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto solo con riferimento a marzo. Inoltre, il contribuente che si avvale delle disposizioni del DL 18/2020 dovrà effettuare il versamento sospeso entro il 31 maggio, o in 5 rate da maggio, e non da giugno come invece previsto dal DL 23/2020.

     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link