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Approvazione bilancio e scadenze conseguenti

  • di Luigi Mondardini

    La fissazione della data comporta un preciso scadenzario fiscale.

    Entro 30 giorni dalla data di approvazione , gli amministratori devono  depositare presso il Registro delle imprese territorialmente competente i seguenti documenti:

    -          il bilancio d’esercizio, costituito dai seguenti documenti: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa; tutti redatti in formato XBRL sulla base della tassonomia vigente;

    -          la relazione sulla gestione (se obbligatoria in quanto sussistono i requisiti per la redazione), in formato PDF/A;

    -          la relazione del collegio sindacale e dell’eventuale soggetto incaricato del controllo contabile, in formato PDF/A;

    -          il verbale di approvazione del bilancio o, nel caso di Srl che approva il bilancio in forma non assembleare, dalle decisioni assunte da ciascun socio da cui risulti con chiarezza il consenso all’approvazione del bilancio ( in formato PDF/A).

    Qualora venga deliberata, unitamente all’approvazione del bilancio, la distribuzione di dividendi, nei 20 giorni successivi alla data della relativa Assemblea è necessario effettuare il pagamento dell’imposta di registro (in misura fissa di 200,00 €) e portare a registrare il relativo verbale.

    Al fine del computo del termine  il sabato e la domenica vengono considerati giorni festivi e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

    Infine, dalla data di approvazione del bilancio decorrono i termini per il versamento delle imposte Ires ed Irap.

    Per determinare il  termine entro cui le società di capitali ed enti equiparati devono effettuare il pagamento delle imposte, è necessario infatti considerare la data di chiusura dell’esercizio la data di approvazione del bilancio.

    a)      bilancio approvato nei termini ordinari, e quindi entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio: il versamento  deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

    In caso di esercizio coincidente con l’anno solare (1.1.2016-31.12.2016) e approvazione del bilancio entro il 30 aprile 2017, il versamento del saldo 2016 e della prima rata di acconto 2017 Ires ed Irap, sempre se dovute, va effettuato entro il prossimo 30 giugno, o 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

    b)      Il bilancio può non essere approvato nei termini ordinari: nello statuto è possibile infatti prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a centottanta giorni al ricorrere di particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto della società o nel caso di redazione del bilancio consolidato.

    Le importanti novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 che hanno impattato sul bilancio 2016  potrebbero costituire il presupposto per il rinvio del termine ordinario di approvazione del bilancio.

    Nel caso quindi di differimento dei termini di approvazione del bilancio, il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.

    Da ultimo si evidenzia che nell’ipotesi di mancata approvazione del bilancio è comunque necessario effettuare il versamento delle imposte.

    In definitiva,

    -          se l’approvazione avviene nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta;

    -          se l’approvazione avviene nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello entro il quale vi sarebbe dovuta essere l’approvazione del bilancio.

    In entrambi i casi c’è la possibilità di differimento del termine di 30 giorni con il versamento della maggiorazione dello 0,40%.

     

     

     

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