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Ancora incertezze sui Forfettari

  • di Luigi Mondardini

    Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020.

    I principali quesiti emersi in questo primo mese di entrata in vigore delle nuove norme sul regime forfettario ancora restano senza risposte certe in attesa di una apposita circolare o del  decreto correttivo.

     La recente legge d Bilancio ha reintrodotto il limite di 30.000 di redditi di lavoro dipendente quale causa ostativa all’accesso al regime agevolato.

    Sulla decorrenza di tale causa l'Agenzia delle Entrate a tutt’oggi non ha fornito alcun chiarimento Ufficiale.

    Pare quindi , prudenzialmente, allinearsi a quanto annunciato dal sottosegretario MEF,  ossia quella di verificare che la soglia in esame non sia stata superata nell'anno 2019, con eventuale fuoriuscita nel 2020.

    Solo ragioni di “gettito” possono giustificare tale orientamento,  considerato che da molti commentatori  è stato espresso il parere che l'applicazione già dal 2019 violi i principi di cui alla L. 212/2000.

    Occorre sperare che il decreto correttivo o quantomeno l'Agenzia ammettano la possibilità di invocare i 60 giorni dello Statuto del Contribuente per potersi adeguare ai nuovi adempimenti da porre in essere per effetto della fuoriuscita dal regime.

    In merito ai redditi da includere nella verifica del limite di reddito di 65.000 euro,

    ci si è chiesto  se le indennità sostitutive di maternità siano da includere o meno nella verifica del predetto limite.

    L'Agenzia, nel ricordare che i proventi e le indennità conseguiti costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, ritiene che le somme sostitutive non concorrono alla verifica del limite di 65.000  euro.

    Tuttavia se tali redditi devono essere esclusi dal computo della soglia di 65.000, ci si chiede come dovranno essere tassati i medesimi redditi, se non su base forfettaria? D’altronde, la stessa Agenzia afferma che la tassazione degli emolumenti sostitutivi segue i medesimi criteri di tassazione dei redditi sostituiti.


    Tra le ulteriori cause ostative all’accesso al regime forfettario , è compreso il caso dei contribuenti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR.

    Per quanto riguarda il possesso di quote in SRL, la norma prevede invece che l’accesso sia negato nel caso di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società che esercitano un’attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dal soggetto forfettario (determinata sulla base dei codici ATECO).

    In caso di possesso di quote di partecipazione per effetto di successione o donazione , il  soggetto destinatario di tali quote , potrà mantenere il regime agevolato qualora entro la fine del medesimo esercizio proceda con la cessione delle quote ricevute.

     
    In merito alle attività per le quali vige l’obbligo  dello scontrino elettronico, non essendo prevista alcuna causa di esclusione soggettiva,il soggetto forfettario dovrebbe  essere tenuto ad emettere lo scontrino elettronico.

    Tale obbligo viene meno qualora lo stesso decidesse di emettere fattura, essendo sufficiente l’emissione del documento in formato analogico; i forfettari, infatti, sono esclusi dagli obblighi di fatturazione elettronica.

    I termini di emissione restano sempre 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.

    A questo punto si pone il problema di quale documento il forfettario ,  al termine dell'operazione e qualora abbia deciso di emettere fattura in luogo dello scontrino, debba consegnare al cliente.

    Se fiscalmente  non è richiesto il rilascio di alcun documento, è peraltro opportuno predisporne uno specifico a garanzia dell'operazione effettuata; tale documento , probabilmente simile ad un documento commerciale, è comunque  facoltativo.

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