Imposta sostitutiva del 10% e dell'11% .
La “rivalutazione di terreni e partecipazioni” consente, alle persone fisiche, di rideterminare il costo di acquisto di terreni edificabili e terreni con destinazione agricola nonché delle partecipazioni in società non quotate.
In tal modo aumenterà il valore fiscalmente riconosciuto di tali beni, riducendo così l’eventuale plusvalenza ai fini Irpef in caso di successiva cessione.
La legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) ha riproposto la rivalutazione fissando:
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al 1° Gennaio 2019 la data in cui deve essere verificato il possesso dei beni per la rideterminazione del loro costo o valore di acquisto;
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al 1° luglio 2019 (in quanto il 30 giugno cade di domenica) la data entro cui deve essere redatta la perizia e deve essere effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva.
Se un soggetto ha già rivalutato in passato un terreno o una partecipazione e ne è ancora in suo possesso, potrebbe avere interesse ad effettuare una nuova rivalutazione.
In questo caso, è possibile scomputare dall’importo dovuto quanto versato con la precedente rivalutazione, oppure chiedere a rimborso l'imposta sostitutiva già pagata, purché quanto chiesto a rimborso non ecceda quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione.
Le aliquote sono state innalzate e distinte:
- sono pari al 10 % per i terreni e le partecipazioni non qualificate,
- 11 % per le partecipazioni qualificate.
Tali aliquote devono essere applicate all’intero valore del terreno o della partecipazione come risultante dalla perizia di stima.
Inoltre l’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione, entro il 01.07.2019 (essendo il 30.06.2019 è un domenica) oppure in 3 rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze:
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la prima rata entro il 01.07.2019;
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la seconda rata entro il 30.06.2020, oltre interessi 3% annui calcolati dalla data di versamento della prima rata;
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la terza rata entro il 30.06.2021,più interessi 3% annui calcolati dalla data di versamento della prima rata;
Nella circolare 47/E/2011, l’Agenzia ha chiarito che il versamento dell’intera imposta o della prima rata perfeziona la rivalutazione e il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza.
Se il contribuente non versa entro le scadenze previste le rate annuali successive alla prima (purché la prima rata risulti versata), gli effetti della rivalutazione s’intendono comunque realizzati e gli importi non pagati verranno iscritti a ruolo.
In tal caso sarà possibile avvalersi del ravvedimento operoso.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, restano validi gli stessi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni, ossia “8055” PARTECIPAZIONI, “8056” TERRENI.
Come anno di riferimento, nel modello F24, deve essere indicato l’anno “2019”, ovvero quello di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione, sia che l'imposta venga versata in un'unica soluzione sia a rate.